N.500 - CODICE CIVILE - Articolo 1206

Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo(1), non riceve il pagamento offertogli 1208, 1217 nei modi indicati dagli articoli seguenti(3) o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione 1175; 160.