N.502 - CODICE CIVILE - Articolo 1218

(1)Il debitore che non esegue esattamente(2) la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova(3) che l’inadempimento o il ritardo(4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile 1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.(6).