N.503 - CODICE CIVILE - Articolo 1223

Il risarcimento del danno per l’inadempimento 2057 o per il ritardo(2) deve comprendere così la perdita subita dal creditore(3) come il mancato guadagno(4) [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta 1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056

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