N.79 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)

  1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

quando la P.A. , malgrado le sia stata notificata idonea - tempestiva richiesta da parte del soggetto potenzialmente attinto dal pregiudizio, non provvede a dargli notizia dell’avvio del procedimento impedendogli di parteciparvi, quali le azioni possibili diverse dalle impugnative in sede Giurisdizionale (Tar)?
E’ utile segnalare l’omissione all’apposito Organismo in seno alla Presidenza del Consiglio?
Vi sono altri Organismi competenti in materia (Prefettura, etc.) in grado di richiamare la P.A. al rispetto della legge 241/'90 ?