Natura giuridica delle Università

Le Università sono persone giuridiche senza scopo di lucro?

Buongiorno , la questione oggetto della domanda è stata tematica di contrasto giurisprudenziale , a cui hanno dato orientamento definitivo le SS.UU. con la sentenza n. 10700 del 2006 (seguita dalle sez. semplici: cfr. Sez. lav. n. 20582 del 2008; 1a sez. n. 19128 del 2009; 5^ sez. n. 9495 del 2010).

Le SSUU, con la pronuncia sopracitata, hanno individuato nelle Università un ente di diritto pubblico distinto dalle Amministrazioni dello Stato rilevando che “la L. 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ha dettato, nel titolo 2, nuove norme sulla autonomia delle Università. La legge, all’art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; all’art. 7, nel comma 1, prevede che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme di autonome di finanziamento (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni); nel comma 7, dispone che le università possono adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Si tratta di una disciplina che, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n.1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l’autonomia, con l’attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia normativa statutaria e regolamentare. Potestà, quest’ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato. Ed in tal senso depone anche la mutata natura del rapporto di lavoro dei dipendenti, dal momento che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6, comma 5), sia anche i docenti e ricercatori (L. 24 dicembre 1993, n. 937, art. 5, commi 9 e 10) sono da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell’Ente-Università

La natura giuridica di enti pubblici autonomi delle Università si fonda sulla considerazione dell’ampiezza della loro potestà normativa e regolamentare, riconosciuta dalla legge 168 del 1989, quale espressione di un grado d’autonomia che, secondo la Cassazione, consente di considerare gli Atenei fuori dal novero delle amministrazioni statali propriamente dette.

**IN PARTICOLARE VIGENDO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO DELLA PA, alla luce del quale coesistono a fianco allo Stato altri soggetti, dotati di capacità giuridica pubblica, perseguendo interessi generali, le UNIVERSITA’ SI QUALIFICANO COME ENTI PUBBLICI AUTARCHICI, poiché capaci di amministrare in autonomia i propri interessi. **
Inoltre esse sono enti autarchici in senso stretto poiché operano in regime di diritto amministrativo ed esercitano potestà pubbliche.

Spero di aver fugato il dubbio.

Buona lettura

Simona

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