NCC - Autobus- Ruolo

Buongiorno,
siamo in Toscana. Una SRL (codice ateco 49.32.2), in possesso dell’attestato di capacità professionale di trasporto viaggiatori con autobus di cui al D.Lgs 395/2000, è subentrata ad azienda titolare di licenza ncc rilasciata dal mio Comune.
Il subentrante ha indicato come preposto alla guida persona iscritta al ruolo di conducenti ncc della camera di commercio della ns provincia di riferimento ed ha indicato rimessa e sede operativa all’interno del Comune.
Fermo restando l’art. 2 comma 4 della legge 2018/2003 ritengo che il titolare di una autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ncc con autobus non abbia tutti i requisiti professionali previsti dalla legge 21/1992.
L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e mi sembra che questo valga anche per il titolare di una autorizzazione di ncc con autobus che intenda ottenere una autorizzazione ai sensi della LG 21/1992 per l’esercizio dell’NCC con apposita vettura fino a 9 posti. Non dovrebbero esserci deroghe all’obbligo di iscrizione nel ruolo per chi svolge già l’attività di NCC con autobus.
Il D.lgs 395/2000 all’art 4 c. 1 prevede che le imprese di cui all’art. 1 comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5,6, e 7 sono iscritte nell’albo di cui all’art. 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell’esercizio della relativa attività, cioè all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che non è il ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio.
Il fatto che abbia indicato come “preposto alla guida” proprio dipendente iscritto al ruolo ncc nella camera di commercio della ns provincia, può superare la mancanza di iscrizione al ruolo ncc in capo al titolare della SRL che ha presentato il sub ingresso, considerato che la licenza è comunque personale e che nell’NCC non esiste la figura del preposto con requisiti professionali??
Rimango in attesa di un vostro parere in merito.