Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il
servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi
sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a
una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia
«tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha
invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale».
Questo il link per il comunicato:
Sintesi sentenza
La Regione Calabria ha presentato ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, ritenendo che non spettasse a quest’ultimo e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, adottare il Decreto Interministeriale n. 226 del 2024. La Regione rileva che Decreto Interministeriale, nel disciplinare le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) e nell’individuare le specifiche tecniche, introduce nuovi obblighi e divieti per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, che andrebbero a interferire con competenze legislative e amministrative regionali quali il “trasporto pubblico locale”, il “turismo” e la “polizia amministrativa locale”. Con ricorso successivo, sono state impugnate le relative circolari con il fine di attuare il Decreto. In conclusione, la Regione Calabria ha chiesto l’annullamento, in parte qua, dei citati atti, oltre a presentare un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto.
Anticipo subito che la Corte giudica ricorsi fondati con assorbimento dell’istanza cautelare.
I due ricorsi si focalizzano su tre profili rilevando che gli atti impugnati non si sarebbero limitati a fissare le specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico, ma avrebbero imposto obblighi all’esercente non idonei a perseguire finalità antielusive delle regole di concorrenza poste a favore dei titolari di licenze taxi. Le tre evidenze sono:
-
l’imposizione di un vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non abbia inizio dalla rimessa;
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l’esclusione dalla possibilità di stipulare contratti di durata per il trasporto NCC di coloro che esercitano, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione;
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l’obbligo per gli esercenti il servizio NCC di avvalersi esclusivamente dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del FDSE.
La Corte rileva che nella regolamentazione del servizio di trasporto NCC, può ben essere implicata la materia “tutela della concorrenza”, com’è noto, ricadente nella esclusiva competenza statale. Tuttavia, l’esercizio della competenza legislativa statale trasversale non può eccedere i limiti della ragionevolezza e proporzionalità nel perseguimento della finalità che delimita il suo stesso perimetro. Nel caso in questione, emerge come sia stata violata la competenza regionale, legislativa e regolamentare, nella materia del “trasporto pubblico locale”. Sotto questa ottica, i tre aspetti prescrittivi messi in luce nel ricorso (come sopra descritti) non trovano riscontro nella base legale costituita dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, che si limita a demandare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell’interno, la definizione delle «specifiche tecniche» del foglio di servizio elettronico.
In particolare:
relativamente al vincolo temporale dei venti minuti, la Corte rileva come questo finirebbe per obbligare il vettore a circolare “a vuoto” oppure a rientrare in rimessa dato che una volta ricevuta una specifica prenotazione dopo la partenza dalla rimessa o durante il rientro, non potrebbe stazionare sul suolo pubblico pur dovendo attendere il tempo imposto dal decreto interministeriale e dalla relativa circolare attuativa. In pratica, si riprodurrebbe, indirettamente, quel medesimo vincolo che era stato introdotto dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del DL n. 135 del 2018, come convertito, nell’art. 11, comma 4, secondo periodo, della legge n. 21 del 1992, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 56 del 2020.
Relativamente all’esclusione dalla possibilità di stipulare contratti di durata, la Corte sottolinea come un divieto così generico ed esteso finirebbe per abbracciare non solo ipotesi potenzialmente orientate a perseguire lo scopo antielusivo di evitare che l’intermediario svolga l’attività vietata all’esercente NCC, ovverosia che cerchi di intercettare una clientela indifferenziata, ma anche fattispecie non ascrivibili a tale finalità come quelle riferibili ad alberghi, agenzie di viaggio o tour operator. Quest’ultimi, infatti, concludendo contratti di durata per assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a prezzi concordati, finirebbero per svolgere, quanto meno indirettamente, una attività di intermediazione.
Relativamente all’obbligo per gli esercenti il servizio NCC di avvalersi esclusivamente dell’applicazione informatica, la Corte rileva come non sia rispettoso della libera iniziativa economica privata e dell’autonomia organizzativa degli operatori economici. Inoltre, l’imposizione del sistema statale non solo non perseguirebbe con strumenti proporzionati la finalità concorrenziale di tutelare l’attività di chi esercita il servizio di trasporto tramite taxi, ma si porrebbe in contrasto con il principio di neutralità tecnologica (si rimanda ai riferimenti della giurisprudenza UE contenuti nella sentenza). Difatti, tale principio – in quanto ispirato all’esigenza di non avvantaggiare un sistema tecnologico su altri parimenti capaci di realizzare il medesimo obiettivo normativo – sottende esso stesso la tutela della concorrenza. Dunque, in base a esso, l’Amministrazione, nel definire le specifiche tecniche, avrebbe potuto e dovuto evitare soluzioni proprietarie o escludenti, con i relativi vincoli, favorendo invece l’interoperabilità e la flessibilità.
PQM, la Corte,
- dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, adottare il decreto 16 ottobre 2024, n. 226, recante la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il servizio di noleggio con conducente (NCC), limitatamente a:
a) l’art. 4, comma 3, che introduce il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992;
b) gli artt. 2, comma 1, lettere h) ed m), e 5, che impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione;
c) gli artt. 2, comma 1, lettera b), e 3, che impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico;
- dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottare:
a) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247 (Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226), nei punti da 2 a 6, là dove danno attuazione agli artt. 2, comma 1, lettere b), h) ed m), 3, 4, comma 3, e 5 del d.interm. n. 226 del 2024;
b) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861 (Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico), limitatamente alle fasi 2, 3 e 4;
- annulla per l’effetto le richiamate disposizioni degli atti impugnati.