Ncc - cumulo licenze

Premesso che il regolamento comunale non prevede nessuna limitazione al cumulo di licenze per l’esercizio del servizio NCC, si chiede se una ditta individuale può essere titolare di due o più licenze NCC rilasciate dallo stesso comune.

Certo, la legge è esplicita. Le licenze taxi no ma per le autorizzazioni NCC non c’è limite. Il reg. comunale, eventualmente, potrebbe indicare un limite per non permettere il monopolio di fatto.

… Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi oppure il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente…

Può invece il soggetto che effettua già la seconda guida per un taxi fare la seconda guida per un altro taxi? Quindi la regola della cumulabilità prevista vale anche per soggetto seconda guida ?

Le prescrizoni sul cumulo riguardano la titolarità dell’autorizzazioni/licenze. Non vedo problemi per il caso che citi

L’art 20 del RR 2/2018 prevede che il secondo conducente debba possedere gli stessi requisiti del titolare e in particolare lettera g, comma 1, art 7 relativo al divieto di cumulo.

Cordiali saluti.

di che norma si tratta?

Regolamento Regione Lombardia 2/2014
Quindi nel mio caso vale penso il divieto di cumulo anche x seconda guida

Premessa: il citato reg. reg. 2/2014 disciplina l’esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale.

L’art. 20 dispone che i titolari di licenza taxi possono avvalersi di un conducente aggiuntivo, in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8.
Inoltre il secondo conducente non deve essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente dichiarata decaduta.

La lettera g) è una condizione (come tutto l’art. 7) per ottenere il rilascio della licenza di taxi, e prevede che in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di più licenze (taxi-taxi o taxi-NCC).

A mio avviso non prevede espressamente che Tizio non possa fare da “secondo conducente” sempre, ma in determinate condizioni.

Supponiamo ad esempio che Tizio non sia titolare di alcuna licenza taxi, e abbia quindi tutti i requisiti di cui all’art. 7 (nonché ovviamente dell’art. 20). Perché non potrebbe fare il secondo conducente?

Ovviamente fatta salva diversa regolamentazione comunale.

La norma regionale citata riguarda l’esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo. Si tratta di norma specifica. Concordo con Alberto, le condizioni citate riguardano la “titolarità” di abilitazioni taxi / ncc. Se un soggetto non è titolare di abilitazioni e non lo è stato, può avere più rapporti di lavoro di contemporanei nel rispetto della normale disciplina giuslavoristica. La legge parla di rapporto di lavoro dipendente