Ncc esclusività

Un NCC ha venduto l’azienda ad una agenzia di intermediazione per la compravendita di auto
Si parla di imprese individuali. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 21/92 ritengo che tale attività non possa subentrare in un ncc, che deve essere svolta in modo esclusivo. Lo stesso regolamento comunale prevede che un titolare di un ncc possa essere imprenditore privato ma dovrà svolgere in modo esclusivo l’attività di ncc.
L’interessato, consultata una associazione di categoria, ritiene di poter risolvere il problema iscrivendosi all’albo degli artigiani mettendo ncc come attività prevalente e lasciare l’agenzia di intermediazione come attività secondaria. Non riesco a capire come la proposta possa risolvere la questione della esclusività e non trovo alcun modo per poter accettare una pratica di subingresso di questo tipo. Possono esserci delle soluzioni che non riesco a vedere?
Grazie

La legge 21/92 è una legge “quadro” ormai anacronistica e scritta in un modo che, a volte, lascia perplessità.

La questione che citi è trattata dall’art. 7:

  1. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.


La lettera d) del comma 1 riguarda solo l’NCC. Le prime 3 lettere riguardano sia TAXI che NCC.

Il soggetto che citi si è inserito nelle pieghe della legge e, formalmente parlando, propone un’ipotesi che sta in piedi. La condizione dell’esclusività riguarda solo la lett. d) ma non anche la lettera a). Anche da un punto di vista della logica che sottende la condizione, direi che ha un senso: per essere artigiani NCC occorre, per forza, che l’attività principale sia quella. Solo in via marginale è possibile svolgere altra attività senza perdere la qualifica.

E poi, a margine della ratio legale del 1992, oggi quale interesse pubblico sottende una condizione del genere?