Buongiorno,
l’azienda X titolare di una licenza NCC mi scrive che rimane il titolare della licenza, ma essendo socio di una cooperativa, inserisce il suo titolo nella cooperativa Y, che la utilizzerà con veicolo intestato.
La cooperativa non ha sede nel nostro comune
E’ possibile fare un’operazione simile?
Che tipo di istanza devono inviare al SUAP?
Il titolare X, non ha comunicato nessun conferimento nella cooperativa Y,
però ho ricevuto una comunicazione dalla cooperativa Y di cambio del mezzo iscritto nelle licenza di X.
chiedendo il nulla-osta ai fine dell’immatricolazione.
Come posso fare una cosa simile?
il titolare X mi dice che sono operazioni all’ordine del giorno…
Grazie
Concordo sul fatto che il conferimento è una prassi diffusa, più nei taxi che nell’NCC. La normativa non detta procedure e le prassi, quindi, si accavallano. Comune che vai prassi che trovi
Da un punto di vista procedurale, come già accennato, la legge non detta specificazioni. In genere, ma solo per esempio, le amministrazioni comunali si comportano secondo queste disposizioni. Il conferimento è consentito su presentazione, al SUAP, della seguente documentazione:
denuncia scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, specificando che è consentito l’esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell’autorizzazione in capo al conferente;
autocertificazione attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea (o copia del certificato di iscrizione alla CCIAA);
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione (o copia della documentazione);
autocertificazione riportante gli estremi del contratto di comodato (anche gratuito) dell’autovettura registrato oppure del passaggio di proprietà vero e proprio;
Nel tuo caso, il problema nasce dal fatto che l’autorizzazione è conferita a un soggetto fuori comune. L’autorizzazione NCC è legata al territorio comunale. Rammenta che la sede operativa e una rimessa devono restare nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Se così non fosse, il conferimento fuori comune non potrebbe essere avallato.
“La sede operativa e una rimessa devono restare nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” ma questo NON in Sardegna, dove la norma prevede che l’autorizzazione NCC debba avere la sede operativa e almeno una rimessa situate nell’intera Regione? Ad Olbia abbiamo 23 licenze NCC rilasciate dal Comune e circa una novantina di rimesse di NCC dei comuni dell’interno. Tralasciando il giudizio sulla norma che consente che i paesi dell’interno siano deprivati del servizio a vantaggio delle città costiere, ma ci sono una serie di complicazioni amministrative. Ad esempio, quando l’NCC sostituisce il mezzo, fa comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza. E’ legittimo imporre per regolamento che la ditta deve comunicare la sostituzione ANCHE al Comune dove ha sede la rimessa?
a uso di tutti i lettori, il riferimneto è all’art. 3, comma 3 della legge 21/92: 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa.
A parere mio il reg. comunale può indicare oneri del genere. la legge 21/92 è una legge-quadro che demanda molto ai comuni, vedi l’art. 5