Buongiorno, siamo un comune della Toscana di medie dimensioni (9000 abitanti), vorremmo fare un bando per rilasciare qualche autorizzazione per l’esercizio di NCC sul territorio. Non è mai stato fatto niente in precedenza da noi, quindi partiamo da zero e stiamo cercando di produrre intanto un regolamento comunale idoneo. Vorrei sapere quali sono i riferimenti normativi da tenere in considerazione (per verificare che non ci sia scappato niente) e chiedere come viene stabilito il numero di e tipo di veicoli da adibire a servizio pubblico non di linea, la tipologia di servizio regolamentato (taxi, servizio ncc, autobus) e il numero di autorizzazioni da mettere a bando? Può essere stabilito dal Comune o ci sono indicazioni della Provincia, Regione o nazionali che prevedono una ripartizione o limite in base alla popolazione del territorio?
Grazie in anticipo per le indicazioni
La legge di riferimento è la n. 21/1992 (legge quadro), una legge anacronistica, rimaneggiata varie volte e che presenta molti punti oscuri.
Il servizio NCC è un’attività non soggetta ai principi Bolkestein (attività esclusa dal campo applicativo). Per l’esercizio dell’attività occorre un’autorizzazione comunale contingentata da rilasciare tramite bando. Il comune, in qualità di PA competente, ha ampia discrezionalità nel prevedere il contingente.
Si veda l’art. 5 della legge n. 21/92
Art. 5 - Competenze comunali
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Sul punto si può citare, per la Toscana, la vecchia DCC regionale n. 131/1995 (formalmente ancora in vigore, per quanto sia poco più di una linea guida) dove si indicano i criteri minimi da usare nella determinazione del contingente:
a) numero abitanti;
b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
c) presenza di attività turistiche;
d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato.
I Comuni tengono conto altresì, nella determinazione del numero delle autovetture da adibire all’esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, dell’organizzazione esistente nell’offerta dei servizi medesimi (in particolare dell’incidenza positiva esercitata dalla presenza di servizi radiotaxi), della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, ecc.), nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.
Qualora i Comuni vengano a trovarsi nella disponibilità di licenze e autorizzazioni, procedono alla emanazione dei relativi bandi di concorso, secondo quanto stabilito all’art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, entro sei mesi dalla data di cui venga a crearsi la disponibilità medesima.
In ogni caso, il numero di autorizzazioni deve essere fissato previa concertazione.
Per il bando, il Comune ha molta discrezionalità nel prevedere i criteri scelta: titoli o titoli ed esame.
Vedi anche la LR sul ruolo: Articolo » Raccolta Normativa Regione Toscana