Ncc sblocco licenze a seguito di sentenza corte cost. n 137 del 19/07/2024

Buongiorno,
il nostro comune ha ancora alcune licenze NCC da assegnare, volevamo sapere se il Comune, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del blocco, abbia effettivamente l’obbligo di indire il bando oppure se resta una mera facoltà da valutare anche in base alle esigenze del territorio.

Grazie mille

La sentenza della Corte costituzionale 137/2024 ha eliminato il blocco ex lege al rilascio di nuove autorizzazioni NCC. Cade il blocco ma la legge 21/92 normativa resta quella e, quindi, spetta alla discrezionalità comunale valutare l’opportunità di bandirne nuove abilitazioni. Qua una mini dispensa sulla sentenza costituzionale citata che avevo già caricato sul forum:
Omniavis_CCost_137-24_sbloccoNCC.pdf (861,7 KB)

Si può rilevare che siccome il blocco legale per il rilascio di nuove autorizzazioni NCC persisteva da circa sei anni, sarebbe opportuno che il Comune facesse una riflessione e, se del caso, avviasse uno studio socio-econimico al fine di comprendere se gli operatori presenti sono sufficienti. Qualora si volesse allargare il contingente, reputo doveroso, oltre alle valutazioni socio-economiche, fare concertazione. Il regolamento comunale affronterà sicuramente la procedura per la verifica di allargamento del contingente indicando i criteri da seguire

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Ottima intervento, come sempre.
Vorrei chiedere se conosce alcuni referenti/esperti in materia cui poter affidare un eventuale studio e redazione di nuovo regolamento comunale NCC, stante la complessità e recente modifica dell’assetto normativo.
Il nostro regolamento è risalente agli anni 90 e necessita di essere sostituito.
Comune della regione Piemonte.
Grazie

Buongiorno, mi inserisco in questo post in quanto anche il mio comune è nella Regione Piemonte. A titolo informativo riporto quello che si legge sul sito della Città Metropolitana di Torino, settore Trasporti - Servizio Taxi e NCC , ovvero che “È stato modificato il Regolamento-tipo provinciale per il noleggio con conducente autovettura. I Comuni sono tenuti a conformarsi al Regolamento-tipo provinciale previo confronto nelle Commissioni Consultive Comunali ove costituite. Rif. art. 3, comma 12, Legge Regionale n.24/1995, e art. 4, comma 4, Legge n.21/1992”
Inoltre l’art. 3 del regolamento-tipo stabilisce che “Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento”.

Grazie, ne prenderò lettura ma non siamo della provincia di torino