In verità, la legge 21/92 distingue le due fattispecie. Non comprendo bene la tua osservazione.
All’art. 1, comma 2 troviamo il taxi con natante e l’NCC con natante. Come, del resto, per le altre tipologie di mezzi.
La sostituzione dei mezzi non sono disciplinate dalla legge 21/92. Dovrebbe essere il regolamento comunale che disciplina la cosa. Le sostituzioni temporanee, in genere, sono soggette a mera comunicazione alla quale segue una presa d’atto comunale. Deve essere motivata con la casistica di riferimento: manutenzione / riparazione. L’esercente prenderà il mezzo a noleggio a breve o a lungo termine oppure in comodato, ma solo per il tempo necessario per la riparazione.
Invece, per la sostruzione definitiva vedi gli esempi dei comuni più grandi:
Almeno una comunicazione e una presa d’atto ci vorrebbero dato che la legge 21/92 sancisce che “la licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante”. Quindi, dato che viene usato un mezzo diverso da quello formalmente legato all’autorizzazione, occorre un assenso della PA competente, anche al fine di evitare problemi in ambito di controllo.