Buongiorno,
si chiede se ci sono novità sulla situazione dell’iscrizione al rent da parte degli ncc -taxi.
Come suap ho già proceduto a “validare” le istanze che sono pervenute, ma molti mancano all’appello.
Come dobbiamo regolarci con chi non risulterebbe iscritto?
So che molti hanno avuto difficoltà nell’iscrizione. Prima di sanzionare inviarei una comunicaizone di cortesia. Vediamo se e quando il Ministero inizia a rilasciare i tagliandi previsti dal DM da apporre sul libretto (come indica il DM). In questa fase consiglio di essere attendisti. I ncontrolli sugli NCC autorizzati possono essere fatti a prescinderedal RENT
In generale, come disposto nello stesso DM 203/2024, possono accedere al RENT i Comuni, per la consultazione a titolo gratuito dei dati concernenti i titoli. I Comuni possono comunicare al Ministero i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 10-bis del DL 135/2018, dispone:
In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell’istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l’accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l’accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane.