Ncc - trasferibilità licenza

Salve,
una srl è titolare di autorizzazione ncc (subingresso nel 2023).,. In questa srl, ci sono 2 legali rappresentanti TIZIO e CAIO, TIZIO è colui che possiede il requisito professionale. In questi giorni al SUAP è stato presentato il subingresso, da parte un’altra SRL (diversa partita IVA), sulla stessa licenza (non sono passati 5 anni da quando è stata acquisita per subingresso).
La srl che subentrerebbe, in realtà ha al suo interno, sempre TIZIO e CAIO come legali rappresentanti e amministratori. Hanno allegato al subingresso un atto notarile di “compravendita ramo di azienda” tra le due società, sostenendo la validità di tale operazione in quanto “la licenza segue comunque Tizio perchè è personale”.
Come SUAP ho perplessità, anche perchè non sono passati 5 anni dal subingresso del 2023, ma allo stesso tempo dovrei approfondire se l’atto notarile può essere respinto oppure se ci sono opzioni praticabili per procedere con la voltura dei titoli.
Grazie

La questione è cavillosa, difficile risolverla in modo sicuro. Nel tuo caso si rischia di contraddirsi nel senso che se adesso non si ammette il subingresso, significa aver ammesso la possibilità dell’intestazione del titolo alla persona giuridica.

Probabilmente lo hai ammesso e se vuoi confermare questa cosa, puoi negare il subingresso.

Ho affrontato varie volte l’argomento, Vedi, ad esempio:

Quindi, se hai rilasciato il titolo al singolo e questo resta tale (è solo che va a far parte di un altro organismo collettivo) allora puoi anche avallare l’ipotesi. Qualche dubbio resta, lo so.

Nel post linkata parlo del parallelismo con la personalità delle licenze TULPS. Puoi appoggiarti sulla giurisprudenza TULPS. Ad esempio, vedi il passaggio del TAR Milano n. 3889/2009:

Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che l’art. 8, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali, e che questa norma viene comunemente interpretata nel senso che titolari di tali autorizzazioni possono essere esclusivamente persone fisiche (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 20 ottobre 2005 , n. 5902).

In ossequio a questa disposizione, la licenza oggetto dell’atto in questa sede gravato è stata rilasciata personalmente al ricorrente (anche se in nome e per conto della società XXX s.r.l.): correttamente pertanto il decreto di sospensione della stessa è stato notificato a quest’ultimo soggetto.