Nel procedimento di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso. Pronuncia del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 5 novembre 2021, n. 7384

Nemmeno si applica il modello procedimentale del SUAP.
DPR n. 160/2010, art. 2, comma 4:
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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