Nella bozza (pre consiglio) del decreto milleproroghe 2023 all’art 5 comma 7 si legge:
. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 aggiungere il seguente: “15-bis. le procedure selettive disciplinate di cui al comma 15 sono prorogate anche per il 2023”
L’art.5 d.lgs.75/2017 all’art. 22 comma 15 prevede attualmente:
15. ((Per il triennio 2020-2022)), le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita’ interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta’ assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo’ superare il ((30 per cento)) di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita’ dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attivita’ svolta e i risultati conseguiti, nonche’ l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.