Nessun danno erariale per violazione della durata dei contratti flessibili se vi è dubbio sulla normativa

Il danno erariale indiretto, in presenza di una condanna dell’ente locale al risarcimento del danno comunitario, per violazione reiterata dei contratti a tempo determinato, deve essere disatteso nel caso in cui gli organi istituzionali abbiano fornito indicazioni di presunta legittimità di detta reiterazione.
Con queste motivazioni la Corte dei conti della Valle d’Aosta ha escluso la responsabilità erariale dei funzionari che avevano disposto la continuazione dei contratti a tempo determinato oltre il periodo massimo dei trentasei mesi previsto dal testo unico del pubblico impiego. (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, 15 marzo 2024, n. 1)
Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, 15 marzo 2024, n. 1 Nessun danno erariale per violazione della durata dei contratti flessibili se vi è dubbio sulla normativa.pdf (86,3 KB)