Nessun obbligo di valorizzare i corsi Syllabus nelle progressioni di carriera - NeoPA https://share.google/aLoTJ01E9gvK0DP4f

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T.A.R. Parma: legittima l’esclusione dei corsi Syllabus non attinenti dalle progressioni verticali

CONTENUTO

Il T.A.R. Parma ha recentemente chiarito che, nell’ambito delle progressioni verticali, la Pubblica Amministrazione non è gravata da un obbligo generale di valorizzare indistintamente i corsi del portale Syllabus. Secondo l’orientamento dei giudici amministrativi, è pienamente legittima la scelta dell’Amministrazione di limitare la valutazione ai soli titoli ed esperienze professionali attinenti alla qualifica superiore messa a bando.

Tale impostazione risulta coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente, in particolare con quanto disposto dall’art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 165/2001 e dagli artt. 13 e 15 CCNL Funzioni locali 16.11.2022. Sebbene la Direttiva 2025 sulla formazione affermi che la partecipazione alle attività formative incida sulla valutazione individuale del dipendente e sulle sue prospettive di carriera, tale previsione non si traduce in un automatismo che imponga di attribuire punteggio a ogni singolo corso in qualunque procedura selettiva.

CONCLUSIONI

Il principio espresso conferma l’ampia discrezionalità della P.A. nella definizione dei criteri di valutazione per i passaggi di area. L’effetto pratico è la prevalenza del criterio di attinenza: i corsi di formazione, inclusi quelli Syllabus, rilevano ai fini della progressione solo se funzionali alle competenze richieste per il nuovo profilo professionale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale orientare la propria formazione continua in modo mirato. Partecipare a corsi non coerenti con il profilo di destinazione o con le competenze richieste dal bando potrebbe non produrre vantaggi immediati nelle procedure di progressione verticale, nonostante le indicazioni generali della Direttiva 2025.
  • Per il Concorsista: il tema riguarda la disciplina del pubblico impiego, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle qualifiche superiori e al potere discrezionale della P.A. nella determinazione dei punteggi. È un caso studio rilevante per comprendere il rapporto tra fonti contrattuali (CCNL Funzioni locali 16.11.2022) e fonti legislative (d.lgs. 165/2001).

PAROLE CHIAVE

Syllabus, progressioni verticali, T.A.R. Parma, d.lgs. 165/2001, CCNL Funzioni locali, formazione professionale, valutazione titoli.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 165/2001: Disciplina il passaggio dei dipendenti pubblici da un’area all’altra (progressione verticale).
  2. Artt. 13 e 15 CCNL Funzioni locali 16.11.2022: Norme contrattuali che regolano l’ordinamento professionale e i criteri per le progressioni di carriera nel comparto Enti Locali.
  3. Direttiva 2025 sulla formazione: Documento di indirizzo che promuove la formazione come elemento per la valutazione e la crescita professionale del personale.
  4. Sentenza T.A.R. Parma: Pronuncia giurisprudenziale che esclude l’obbligo di valorizzare titoli formativi non attinenti alla posizione da ricoprire.

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