New slot - forma speciale di vendita

In un locale abilitato all’esercizio vicinato di forma speciale di vendita (azienda che svolgerà l’attività di commercio/somministrazione attraverso l’utilizzo di distributori automatici) si possono istallare NEW SLOT E APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO (ART. 110 TULPS CO. 6 LETT A) E CO. 7) AI SENSI DELL’ART 86 CO. 3 DEL TULPS.

Direi di no, almeno limitatamente ai comma 6A - slot. Già il DECRETO 27 luglio 2011 - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., afferma che sono installabili presso … Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché’ altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la SORVEGLIABILITÀ e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente…
La ratio si ritrova nella necessità di un gestore, abilitato ex art. 86 TULPS, che conduca personalmente l’esercizio e garantisca che un minore non si avvicini alle macchinette con vincite in denaro. Vedi DL 98/2011, art. 24, commi 20 e seguenti

Il vecchio decreto 18/01/2007 dispone:
- Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
- In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l’ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti
- Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto anche esigendo l’esibizione del doc. identità