Newslot tabaccheria all'interno di bar

Salve, chiedo un chiarimento se possibile, al sig. @mario.maccantelli che è molto ferrato sull’argomento o comunque a chiunque voglia intervenire ogni suggerimento è ben accetto. Ho questa situazione: Bar s.n.c. con soci A,B,C e Tabaccheria con licenza di A (lo stesso A del Bar). Due attività distinte quindi, due partite iva, all’ interno di un locale di proprietà del Bar s.n.c. . Il bar affitta un altro piccolo ambiente alla Tabaccheria, e la tabaccheria fa scia per installare le slot comma 6 lett. a nel piccolo ambiente. E’ regolare avere il punto vendita nella posizione dello schema allegato, non contiguo alle slot? punto vendita tabacchi a sinistra, locale slot distaccato che per arrivarci in poche parole bisogna passare per la superficie di somministrazione del bar? grazie ogni suggerimento chiarimento è ben accetto.

L’art. 3, comma 5 del decreto direttoriale AAMS 2011/3001 dispone:

Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l’installazione del maggior numero di apparecchi.

L’interpretazione porta a ritenere che gli esercizi misti / promiscui, ovvero quegli esercizi caratterizzati dalla compresenza nella medesima unità locale di più attività che consentano l’istallazione dei giochi, possano installare un solo contingente riferito alla sub-attività che prevede il maggior numero.

Quindi, se non ho compreso male, dieri che l’angolo slot bar e l’angolo slot tabacchi non possono coesistere all’interno del medesimo esercizio.

Al netto di questo, l’art. 5, commi 2 e 3 dello stesso decreto prevedono:

In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori deglispazi all’uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente articolo 3.

Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

Tali concetti sono stati ripresi da norme aventi valore di legge.

L’art. 24, commi 20 e 21 del DL n. 98/2011 dispongono:

20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, IDENTIFICA I GIOCATORI MEDIANTE RICHIESTA DI ESIBIZIONE DI UN IDONEO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO […]

Vedi anche il DL n. 158/2012, art. 7


In conclusione, il soggetto deve essere in grado di sorvegliare le aree circoscritte dove sono installate le slot. Al netto di questo, non vedo preclusioni a priori per giudicare negativamente la situazione proposta, ma questo solo in via astratta e teorica perché, ripeto, tale situazione è vietata ab origine

Grazie mille dei chiarimenti!!