Niente IMU in caso di revoca della concessione demaniale

CTR Lazio: la revoca della concessione demaniale fa venir meno il presupposto impositivo e libera il concessionario dal dovere contributivo, anche se il bene non sia stato restituito e l’attività risulti, di fatto, proseguita

Con sentenza 1122/2022 dello scorso 11 marzo (in corso di pubblicazione sul portale della Giustizia Tributaria), la CTR Lazio ha affermato che, in materia di IMU, la revoca della concessione demaniale fa venir meno il presupposto impositivo e libera il concessionario dal dovere contributivo, anche se il bene non sia stato restituito e l’attività risulti, di fatto, proseguita.

I giudici tributari spiegano infatti che la legge attribuisce al concessionario l’onere contributivo nel presupposto che, a seguito dell’atto concessorio, acquisti il possesso qualificato del bene. Tale orientamento si basa sulla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di leasing immobiliare.

La Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 20977/2021 ha, infatti, affermato che il venir meno del contratto di leasing fa cessare “anche la legittima posizione di detentore qualificato in capo all’utilizzatore ancora in possesso del bene”.

Ne deriva che, anche nel caso di specie, la perdurante e abusiva detenzione del bene da parte dell’ex concessionario non può, pertanto, assumere rilievo ai fini IMU.