Noleggio con conducente Ape Calessino da parte di società di capitali

Buongiorno
una srl vuole presentare una SCIA per avviare l’attività di Noleggio con conducente veicolo di categoria L5 Ape Calessino

Volevo sapere se la limitazione presente per le società di capitali all’esercizio di NCC si applica anche alla tipologia di attività che si esercita con SCIA per noleggio di veicoli L5 e non in Autorizzazione.
Io penso di sì.

Oltre a questo la SRL che ci chiede di avviare il servizio ha come attività principale quella di agenzia di viaggi e tour operator. Le due attività sono compatibili ? Oppure come la società deve svolgere esclusivamente l’attività di NCC?

Grazie

Noleggio con Conducente di Ape Calessino: Normativa e Opportunità

CONTENUTO

Il noleggio con conducente (NCC) di Ape Calessino rappresenta una forma innovativa e affascinante di trasporto turistico in Italia, particolarmente apprezzata in località come Taranto. Questo servizio consente di esplorare le bellezze storiche e culturali delle città in modo originale e sostenibile. Le società di capitali, come le S.r.l., sono attivamente coinvolte in questo settore, offrendo mezzi speciali e servizi personalizzati.

La normativa che regola il noleggio con conducente è contenuta nel D.Lgs. 285/1992, noto come Codice della Strada, in particolare agli articoli 85-88, e nel DM 82/1992. Per operare legalmente, le aziende devono ottenere un’autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dimostrando di avere la capacità economica, un parco veicolare adeguato e polizze di responsabilità civile (RC). Inoltre, per il trasporto di persone, è necessaria la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), secondo il Regolamento UE 1071/2009.

L’Ape Calessino, classificato come quadriciclo L6e, deve essere omologato specificamente per il suo utilizzo. È importante notare che il servizio NCC ha dei limiti: può trasportare un massimo di 9 passeggeri e non può esercitare come taxi, il che implica che il servizio deve essere prenotato in anticipo.

Le società di capitali che operano nel settore NCC, in particolare quelle con licenza, sono diffuse nelle aree turistiche, offrendo un’alternativa interessante ai tradizionali mezzi di trasporto.

CONCLUSIONI

Il noleggio con conducente di Ape Calessino si presenta come un’opportunità unica per le aziende di trasporto e per i turisti, combinando la tradizione italiana con l’innovazione. Tuttavia, è fondamentale che le aziende rispettino le normative vigenti per garantire un servizio sicuro e legale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere la normativa sul NCC è cruciale, soprattutto per coloro che operano nel settore dei trasporti o della pianificazione turistica. La conoscenza delle leggi e delle procedure di autorizzazione può rivelarsi utile per garantire la conformità e promuovere iniziative turistiche sostenibili.

PAROLE CHIAVE

Noleggio con conducente, Ape Calessino, normativa NCC, D.Lgs. 285/1992, CQC, trasporto turistico, autorizzazione MIT.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. 285/1992 - Codice della Strada.
  2. DM 82/1992 - Regolamento attuativo del Codice della Strada.
  3. Regolamento UE 1071/2009 - Norme relative alla CQC.

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Sì, l’ape calessino (veicoli L5 ) può essere considerata una tipologia esente dal contingentamento ma non da tutte le altre condizioni legali perviste dalla legge 21/92 e dalla legge regionale sul ruolo dei conducenti.

Si ravvedono solo pochi esempi di amministrazioni che hanno sancito la questione, vedi:

La questione viene da lontano. Una modifica normativa intervenuta del 2011 (vedi quanto riportato di seguito sul DL 138/2011), ha sancito, se pur in modo non troppo esplicito, la liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di NCC con mezzi diversi da quelli classificati M1 (per il CdS gli M1 sono le autovetture fino a 9 posti). Quindi l’esercizio dell’attività con mezzi come gli “L4” o gli “L5” (come, appunto, l’ape calessino) è da reputarsi non più soggetta al contingentamento comunale, restando applicabili le altre condizioni generali previste dalla normativa citata.

il decreto-legge n. 138 del 13/08/2011, intervenendo nella liberalizzazione di molte attività produttive, ha sancito che sono abrogate le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente. Per quello che riguarda l’esercizio dell’attività di NCC e Taxi, lo stesso decreto ha precisato che le abrogazioni non si applica all’attività svolta con mezzi classificati M1, testualmente, si veda l’art. 3, comma 11-bis del decreto:

In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.