Noleggio con conducente rimessa e sede legale

Nella LR che regolamenta il noleggio con conducente è previsto che l’ncc debba avere la sede legale ed almeno una rimessa nel comune che gli ha rilasciato la licenza, non ho trovato notizie che la cosa sia cambiata, è ancora questa la regola?

Sì è un bel po’ che è cambiata. La legge 21/92 ammette altre rimesse all’interno della Provincia (previa comunicazione ai comuni competenti per territorio). Tuttavia, deve rimanere il nesso con il comnune che ha rilasciato l’autorizzazione, lì la rimessa è obbligatoria. Vedi anche la sentenza della C. Cost. 56/2020.

Vedi qua come chiave di lettura:

della possibilità di avere altre rimesse nella provincia ero al corrente, ma riguardo alla sede legale dell’attività è cambiato qualcosa o deve essere nel comune che ha rilasciato la licenza?
grazie

Scusa avevo letto frettolosamente. Sì, con la legge n. 12/2019, confermando il DL n. 143/2018, è stato eliminato l’obbligo della presenza nel comune rilasciante l’autorizzazione della “sede” che la giurisprudenza aveva inteso come sede legale
andando a complicare non poco la vita agli operatori. Adesso l’obbligo riguarda la sede operativa e almeno una rimessa.

Art. 3, comma 3

PRIMA: La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione (l’interpretazione voleva che si trattasse della sede legale)

ADESSO: La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione […]

Volevo chiedere una precisazione riguardante la Regione Sardegna. Il titolare di licenza NCC rilasciata dal Comune di Nuoro, per esempio, può operare in tutta la regione Sardegna avendo un’ unica rimessa nel Comune di Olbia? Pare così, a leggere l’art. 3 della LEGGE 21/1992 come modificata dal DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (…) *“In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”;