Buonasera
E possibile mettere la seconda rimessa nella provincia di pertinenza della licenza stessa ?
Grazie
Buonasera
E possibile mettere la seconda rimessa nella provincia di pertinenza della licenza stessa ?
Grazie
Questo è un forum pubblico, meglio rimanere nel generico indicato il fatto in astratto senza fornire dati personali a maggior ragione quando le questioni si riferiscono alle sanzioni.
In via generale posso dirti che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2020 è stata dichiarata lâillegittimitĂ costituzionale delle disposizioni della legge n. 21/92 che impongono lâobbligo del rientro in rimessa prima dellâinizio di un nuovo servizio.
Tuttavia, se lâesercente non ha un servizio da fare, deve rientrare nella rimessa, diciamo principale (quella del comune che ha rilasciato lâautorizzazione o nelle eventuali altre rimesse allâinterno della provincia o cittĂ metropolitana). Le altre eventuali rimesse, per essere legittime, devono essere dichiarate al comune competente per territorio.
In conclusione, vero è che, in teoria, il vettore NCC può anche stazionare nelle altre eventuali rimesse e diventa difficile per gli organi di controllo verificare il rispetto del âvincolo di territorialitĂ â dellâesercizio. I mezzi di verifica possono essere molteplici e la questione è sempre da vedere caso per caso: un particolare in piĂš o meno può fare la differenza.
Per rispondere alla tua domanda bisognerebbe vedere il regolamento comunale ma diciamo che, in via di principio, il comune può arrivare alla dichiarazione di decadenza dellâautorizzazione quando dimostri che lâattivitĂ del vettore è divenuta del tutto scollegata dal territorio di riferimento.
Incollo un passaggio della sentenza del CdS n. 1703/2021:
Il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza (prevista dallâart. 8, comma 3, della legge-quadro n. 21 del 1992 alla cui stregua âper poter conseguire e mantenere lâautorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilitĂ , in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazioneâ) è sintomatico della violazione del c.d. âvincolo di territorialitĂ â (ovvero del collegamento tra il titolare della licenza di N.C.C. e una determinata popolazione), concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, e, per la sua radicalitĂ protratta nel tempo (lâappellante non è stato mai visto neppure âcircolare nelle vie del paeseâ), legittima la sanzione della revoca dellâautorizzazione.
Pubblicato il 01/03/2021
N. 01703/2021REG.PROV.COLL.
N. 09283/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9283 del 2018, proposto da
Di Stefano Fabrizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Sicari, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dellâavvocato Giorgio Sicari in Roma, viale di Villa Massimo, 33;
contro
Comune di Acquapendente, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dallâavvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dellâavvocato Mario Orsini in Roma, via Fratelli Rosselli, 2;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, 14 maggio 2018, n. 5343, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto lâatto di costituzione in giudizio del Comune di Acquapendente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellâudienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il consigliere Angela Rotondano e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Sicari, Vannicelli, Tozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. In data 12 maggio 2017, la Guardia di Finanza redigeva a suo carico verbale di constatazione e accertamento prot. 19/2017 nel quale gli si contestava, sulla base di rilevazioni effettuate dal sistema elettronico del parcheggio presso lâaeroporto di Roma- Fiumicino âLeonardo Da Vinciâ adibito a c.d. polmone di sosta per i titolari di licenza N.C.C.- noleggio con conducente- di aver abitualmente frequentato il predetto scalo aeroportuale ed esercitato la propria attivitĂ nel territorio di Roma Fiumicino, senza che alle uscite corrispondessero altrettanti viaggi da e per Acquapendente, sede della rimessa, in violazione dellâobbligo imposto ai titolari di licenza N.C.C. di âiniziare e terminare il servizio presso la rimessaâ.
1.2. Il procedimento avviato dal Comune, cui partecipava con memorie anche lâAni.Trav., associazione nazionale di categoria, si concludeva con il provvedimento n. 1999 del 14 febbraio 2018 di revoca dellâautorizzazione comunale con ordine di cessazione immediata dellâattivitĂ di autonoleggio con conducente.
2.1. Il ricorrente ne lamentava, in primo luogo, lâillegittimitĂ perchĂŠ il Comune di Acquapendente, nel sanzionare la violazione dellâobbligo di rimessa nel territorio comunale, avrebbe fatto applicazione di una normativa (art. 29, comma 1-quater, del d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207) in realtĂ mai entrata in vigore, in quanto immediatamente sospesa nellâefficacia dallo stesso legislatore, oltre che contrastante con il diritto dellâUnione Europea, nonchĂŠ della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 (recante âDisposizioni per lâesercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui allâart. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21â), anchâessa in grave contrasto con i principi di concorrenza e libertĂ di iniziativa economica privata.
2.2. Il ricorrente sosteneva poi di non essere tenuto ad utilizzare, neppure a fine servizio, lâautorimessa sita nel territorio del Comune che gli aveva rilasciato lâautorizzazione al servizio di N.C.C. e che non sussistesse comunque lâobbligo di farvi rientro.
3.1. In particolare, il Tribunale amministrativo, richiamato un precedente (confermato da questo Consiglio di Stato con la sentenza della V Sezione, 8 novembre 2017, n. 5154) su analoga questione, ha rilevato come, a prescindere dallâapplicabilitĂ della legge quadro n. 21 del 1992 nella versione novellata dallâart. 29, comma 1-quater, d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la giurisprudenza ha affermato che la disponibilitĂ (o, come nel caso di specie, lâutilizzo) di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato lâautorizzazione ârappresentasse un elemento coessenziale allâattivitĂ di noleggio con conducenteâ, poichĂŠ da un lato questa, costituendo il luogo per la sosta dei veicoli e dove vengono effettuate le prenotazioni di trasporto, non può che coincidere con la sede del vettore cui lâutenza si rivolge, dallâaltro la sua necessaria ubicazione nel territorio del Comune è stabilita ex lege, discendendo dalla previsione di cui allâ art. 11, comma 4, legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, nel testo ratione temporis vigente (che imponeva di âiniziare e terminare ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessaâ), oltre ad essere una conseguenza connaturata allâambito territoriale, coincidente con il territorio comunale, di operativitĂ del titolo autorizzatorio.
3.2. FinalitĂ di tale disciplina, in forza della quale era stata disposta la revoca della licenza, era, per la sentenza, quella di âpreservare la dimensione localeâ del servizio in questione, volto primariamente âa soddisfare le esigenze della comunitĂ locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivoâ, potendo âessere effettuato senza limiti territorialiâ.
3.3. La violazione dellâobbligo di rientro in rimessa accertata dalla Guardia di Finanza, non contestata dal ricorrente, era dunque contravvenzione grave e reiterata agli obblighi gravanti ex lege sul vettore, in grado di giustificare di suo la revoca dellâautorizzazione, attenendo ai presupposti per il suo rilascio.
3.4. La sentenza ha, altresĂŹ, ritenuto infondate le censure di violazione delle norme e dei principi sulla libertĂ di iniziativa economica e sulla concorrenza da parte del Comune, che, per il ricorrente, aveva inteso in modo eccessivamente rigido lâobbligo di stazionamento del veicolo nel proprio territorio, affermando, nel provvedimento impugnato, che le prestazioni di trasporto fossero riservate alla comunitĂ locale, contro i principi comunitari e costituzionali. Secondo la sentenza, lâinesistenza di vincoli territoriali allâattivitĂ non fa infatti venir meno lâobbligo di stazionamento del mezzo nella rimessa situata nel territorio comunale, questâultimo essendo requisito non soggettivo dellâoperatore economico, ma oggettivo e intrinseco dellâattivitĂ da svolgere.
3.5. In conclusione, per la sentenza, la previsione del requisito sulla localizzazione della rimessa nel perimetro comunale non reca ingiustificate compressioni allâassetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea.
â1) Vizi propri della sentenza impugnata- Violazione del principio di gerarchia delle fonti ex art. 117, comma 3, e dei principi di sussidiarietĂ , adeguatezza ex art. 118, comma 6, Costituzione. Error in iudicando*. Eccesso di potere per vizio e carenza di motivazione. Falsa applicazione della L. n. 21/1993. Violazione artt. 41 e 117, comma 2, della Costituzione.*
2) Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 1, 3, 11 L. 21/1992. Inefficacia art. 3 L. 21/1992 come modificato dallâart. 29, comma 1 quater, del D-L. 207/2008. Contrasto con art. 33 regolamento comunale con legge settore.â
4.1. Si è costituito in resistenza il Comune di Acquapendente, che ha argomentato lâinfondatezza dellâappello e ne ha chiesto la reiezione.
4.2. Con ordinanza n. 6227/2018 è stata accolta lâistanza cautelare e sospesa lâesecutivitĂ della sentenza impugnata âin considerazione dei ventilati profili di gravitĂ del pregiudizio riconnesso alla esecuzione del provvedimento impugnatoâ
4.3. Con ordinanza collegiale n. 1061/2020 del 12 febbraio 2020, la Sezione ha accolto lâistanza di rinvio della trattazione del merito, depositata da parte appellante, âsino alla definizione del giudizio di legittimitĂ costituzionale pendente sulla questione oggetto di giudizioâ.
4.4. Allâudienza dellâ8 ottobre 2020, la causa è passata in la decisione.
DIRITTO
Ă oggetto di appello la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha respinto il ricorso dellâodierno appellante avverso la revoca dellâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ di noleggio con conducente e agli altri atti indicati in narrativa, ritenendoli immuni dai dedotti vizi di violazione e falsa applicazione di legge: infatti il Comune ha ragionevolmente ritenuto condizione incompatibile con lâesercizio dellâattivitĂ la mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento del servizio, come il concreto utilizzo della rimessa indicata nel titolo autorizzatorio.
Con il primo motivo di gravame, lâappellante lamenta che la sentenza, muovendo da premesse errate, abbia ritenuto irrilevante la questione, posta nel ricorso, dellâapplicabilitĂ della legge quadro 1992, n. 21 (nella versione modificata dallâart. 29, comma 1-quater, d.-l. n. 207 del 2008), ritenendo, allâincontro, dirimente il riferimento alla legge regionale del Lazio n. 58 del 1993 e alle previsioni del regolamento comunale.
6.1. Tale approccio contrasterebbe con i principi della gerarchia delle fonti, di proporzionalitĂ , sussidiarietĂ e adeguatezza previsti dagli articoli 117 e 118, primo comma, Cost., oltre a stridere con i principi dellâordinamento comunitario.
6.2. In primo luogo, le previsioni della legge regionale e quelle regolamentari non possono porsi in contrasto con la disciplina di settore nazionale nella materia della regolazione dei trasporti non di linea, di competenza dello Stato, prevedendo nuovi stringenti limiti (in tesi, non contemplati dalla normativa nazionale), quali lâobbligo di rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato lâautorizzazione e di ricevervi le prenotazioni, in violazione delle libertĂ di stabilimento e circolazione degli operatori. NĂŠ obblighi siffatti potrebbero trarsi da previsioni (quali lâart. 11, comma secondo, della citata legge quadro) riferite al diverso servizio taxi.
6.3. Le statuizioni di primo grado risulterebbero, dunque, contraddittorie laddove riconoscono âlâinesistenza di vincoli territoriali per lâesercizio dellâattivitĂ â, per poi definire lâobbligo di rimessa âcoessenzialeâ allâattivitĂ di noleggio con conducente, in quanto funzionale alle finalitĂ pubbliche che il servizio in questione mira a realizzare e âconseguenza connaturata allâambito territoriale di operativitĂ del titolo stessoâ, in base alla fonte regionale e a quella regolamentare.
6.4. La sentenza avrebbe trascurato il pregiudizio recato da detta accezione della normativa sulla libertĂ di iniziativa economica e ai principi di concorrenza.
6.5. Lâappellante è poi tornato a contestare che lâefficacia dellâart. 29, comma 1-quater del d.-l. 208 del 2008 (di riforma della legge quadro n. 21 del 1992) è stata sospesa dal d.-l. 27 febbraio 2009, n. 5, convertito dallâart. 7-bis l. 9 aprile 2009, n. 33, e che detta sospensione si è perpetuata da allora, senza soluzione di continuitĂ , per essere da ultimo rinnovata dal d.-l. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. âMilleproroghe 2016â) e fino allâentrata in vigore del d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, che avrebbe modificato il previgente regime normativo, eliminando, definitivamente, lâobbligo di rientro nella rimessa nel Comune autorizzante. Ciò non avrebbe comportato, in assenza di espresse previsioni, la reviviscenza delle disposizioni normative abrogate di cui agli artt. 3, 8, comma 3, e 11, comma 3, della l. n. 21 del 1992, nel testo originario anteriore alle predette modifiche normative.
6.6. Pertanto, per lâappellante, anche le disposizioni del Regolamento comunale, in applicazione delle quali è stata disposta la revoca della licenza, sarebbero illegittime per contrasto con la disciplina primaria che mai ha previsto, se non per un brevissimo periodo, lâobbligo di rientro in rimessa per il titolare di autorizzazione N.C.CâŚ
6.7. A sostegno dei suoi assunti, lâappellante ha poi richiamato talune ordinanze del giudice amministrativo di accoglimento delle istanze cautelari proposte dai titolari delle licenze revocate.
7.1. La piĂš volte citata legge quadro n. 21 del 1992, pur affermando che lâattivitĂ di noleggio con conducente, per il trasporto collettivo e individuale di persone, ha una âfunzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici non di lineaâ, non menziona lâelemento della territorialitĂ comunale per quanto attiene al suo esercizio: anzi, lâart. 3 della legge quadro, nel disporre testualmente che âlo stazionamento dei mezzi avviene allâinterno delle rimesseâ, indicherebbe una regola diversa da quella applicata prima dal provvedimento impugnato e poi dalla sentenza, superando la preclusione allâubicazione delle rimesse nel territorio del Comune.
7.2. Nemmeno si potrebbe desumere un obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa comunale dallâart. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, a mente del quale âle prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesseâ.
7.3. Lâobbligo di rientro presso la rimessa, al termine di ogni servizio, sarebbe infatti irrazionale alla luce del progresso della tecnica e si fonderebbe solo su previsioni di legge che, come detto, non sono mai entrate in vigore, essendone stata sospesa piĂš volte lâefficacia.
7.4. La sentenza avrebbe poi dato ingiustificato rilievo alle previsioni della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1992, n. 58, anchâessa contrastante con i principi comunitari di concorrenza, paritĂ di trattamento e non discriminazione: detti principi, come piĂš volte affermato dalla Corte costituzionale, precludono alle leggi regionali barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, conformemente a quanto stabilito dallâart. 120, primo comma, Cost. in base al quale âla Regione non può adottare provvedimenti ostativi alla libera circolazione degli individui e delle cose fra le Regioniâ.
7.5. Infine, nelle memorie in vista dellâudienza di discussione, lâappellante ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56, evidenziando come abbia affermato che la prescrizione che obbliga il conducente a compiere un viaggio di ritorno alla rimessa prima di iniziare un nuovo servizio è ânon solo in sĂŠ irragionevoleâ, ma ârisulta anche sproporzionataâ, non trovando essa plausibile giustificazione neppure nella necessitĂ di raccogliere le richieste e prenotazioni del servizio, a ciò ben potendo ovviarsi con lâausilio degli attuali strumenti tecnologici.
8.1. Vale infatti quanto assunto dalla giurisprudenza (es. Cons. Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5154; 26 aprile 2018, n. 2539; 21 settembre 2020, n. 5481), in fattispecie analoghe dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
9.1. Per quanto qui interessa, lâart. 3 (Servizio di noleggio con conducente) stabilisce che: â1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge allâutenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggioâ.
Il successivo art. 5 (Competenze comunali) prevede che â1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sullâesercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalitĂ per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per lâesercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducenteâ.
9.2. La legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per lâesercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui allâarticolo 6 della legge 15 gennaio 1992), prevede, dal canto suo, allâart. 5 (Servizio di noleggio con conducente): âIl servizio di noleggio con conducente si rivolge allâutenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dellâutente o lâinizio del servizio avvengono allâinterno del territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene allâinterno delle rimesseâ, e allâart. 10 (Obblighi dei titolari di licenza per lâesercizio del servizio taxi e di autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente), commi 2 e 4, rispettivamente: âFatto salvo quanto previsto dallâarticolo 3, comma 2-bis, dellâarticolo 5, comma 1-bis, dallâarticolo 5-bis e dallâarticolo 5-ter, il prelevamento dellâutente e lâinizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o lâautorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunaleâ (comma 2) e che: âLe prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesseâ (comma 4).
9.3. CosĂŹ delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio qui rileva che le recenti disposizioni legislative non hanno modificato la regolamentazione complessiva dellâattivitĂ di noleggio con conducente che continua a rivolgersi âad un utenza specifica e predeterminata che avanza apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggioâ (cfr. circolare del febbraio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamata dal Comune).
Le modifiche normative introdotte dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, pur contemplando la possibilitĂ di avanzare la richiesta di prestazione âanche presso la sede del vettore e con strumenti tecnologiciâ, oltre che âpresso la rimessaâ e una maggiore flessibilitĂ nelle modalitĂ organizzative del servizio di noleggio con conducente (anche in ragione della possibilitĂ per il vettore di stazionare in luoghi differenti e disporre di piĂš rimesse, ubicate in communi diversi, per quanto allâinterno della provincia o cittĂ metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazione), non hanno escluso che il servizio debba continuare ad essere svolto, almeno tendenzialmente, a favore della popolazione di cui il Comune che ha rilasciato la licenza è ente esponenziale (art. 3 l. n. 21 del 1992).
9.4. Non si tratta di restrizioni ingiustificate alla libertĂ di circolazione o di stabilimento: come si dirĂ , in base alla normativa applicabile, il prelevamento e lâarrivo a destinazione dellâutente possono, infatti, avvenire anche al di fuori della provincia o dellâarea metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazione.
10.1. Lâart. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente) della legge-quadro n. 21 del 1992 è stato piĂš volte modificato.
La formulazione originaria prevedeva, al comma 1, che âI veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunaliâ, e al secondo comma, che âIl prelevamento dellâutente ovvero lâinizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dellâart. 4.â, stabilendo al comma 4, rilevante ai fini del presente giudizio, che âLe prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.â.
Non era, dunque, previsto lâobbligo di rientro in rimessa al termine del servizio.
Detto obbligo è stato, invece, introdotto dallâart. 29, comma 1-quater, d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207 conv. dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, di modifica del comma 4 del citato art. 11, che veniva cosĂŹ (ri)formulato nella sua prima parte: âLe prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. Lâinizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato lâautorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e lâarrivo a destinazione dellâutente possono avvenire anche nel territorio di altri comuniâ.
Infine, con lâart. 10-bis, comma 1, lett. e), d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 è stato nuovamente riscritto il comma 4 in questi termini: âLe prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante lâutilizzo di strumenti tecnologici. Lâinizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui allâarticolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e lâarrivo a destinazione dellâutente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dellâarea metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazione.â: le rimesse di cui allâarticolo 3, comma 3 sono quelle âsituate nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazioneâ in aggiunta alla rimessa posta nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.
Ă stato poi introdotto il comma 4-bis dellâart. 11 a mente del quale: âIn deroga a quanto previsto dal comma 4, lâinizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile dâattracco, piĂš prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione allâinterno della provincia o dellâarea metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro lâintero territorio regionaleâ.
10.2. Come ricordato, le condotte contestate si sono verificate quando era previsto lâobbligo di rientro nella rimessa situata nel Comune autorizzante al termine di ciascun servizio.
10.3. Lâappellante assume però che lâart. 29, comma 1-quater d.-l. n. 207 del 2008 conv. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33 â che tale obbligo aveva introdotto â è stato sospeso subito dopo la sua entrata in vigore dallâart. 7-bis (Sospensione dellâefficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea) del d.-l. 10 febbraio 2009, n. 5, e che tale sospensione dellâefficacia, inizialmente disposta fino al 30 giugno 2009, sarebbe stata reiterata da disposizioni successive fino al 31 dicembre 2017.
10.4. Come accennato, la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
In particolare, Cons. Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5154, ha affermato che âlâefficacia delle norme di cui al citato art. 29, comma 1 quater, è stata in un primo momento sospesa fino al 30 giugno 2009, per effetto dellâart. 7 bis del pure citato D-L. n. 5 del 2009; successivamente detto termine è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2009 dallâart. 23, comma 2, del D-L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente al 31 marzo 2010 dallâart. 5, comma 3, del D-L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
Lâart. 2, comma 3, del D-L. n. 40 del 2010 ha poi stabilito che âAi fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla L. 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dallâarticolo 7-bis, comma 1, del D-L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneitĂ di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresĂŹ, definiti gli indirizzi generali per lâattivitĂ di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativiâ.
Il termine del 31 dicembre 2016 scaturisce da una serie di interventi normativi di differimento adottati a cominciare dal 2010⌠(n.d.r. per la cui elencazione si rinvia alle motivazioni della citata sentenza 5154/2017)â.
La decisione ha evidenziato che dette disposizioni di proroga hanno una formulazione diversa dal richiamato art. 7-bis d.-l. n. 5 del 2009, pur evocando la stessa esigenza di âridefinizioneâ della disciplina recata dalla l. n. 21 del 1992, unitamente alla necessitĂ di âdisposizioni attuativeâ e di elaborazione di âindirizzi generaliâ per lâattivitĂ di programmazione e pianificazione delle Regioni ai fini del rilascio da parte dei Comuni dei titoli autorizzativi.
Alcune delle norme della legge quadro statale, come modificata, sono immediatamente precettive, in quanto conformano direttamente lâattivitĂ di noleggio con conducente, dettando prescrizioni precise e dettagliate che non necessitano di attuazione (art. 3, comma 3; art. 8 comma 3; art. 11, comma 4; art. 5 bis). Sotto altro profilo, le modifiche apportate alla legge-quadro n. 21 del 1992 hanno regolato il settore, esercitando la competenza legislativa esclusiva delle Stato in materia di âtutela della concorrenzaâ (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.): mentre lâart. 7-bis d.-l. n. 5 del 2009 ha disposto la sospensione dellâefficacia dellâart. 29, comma 1-quater, d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207, lâart. 2, comma 3, d.-l. n. 40 del 2010 non ha presa in considerazione la detta efficacia, ma solo ha posto un nuovo termine per lâadozione di un decreto ministeriale per contrastare pratiche di esercizio abusive del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali della materia, senza rinnovate sospensioni dellâefficacia delle disposizioni del d.-l. n. 207 del 2008. La richiamata decisione ha precisato che neppure âpuò ritenersi che il mero rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ancorchĂŠ previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, possa avere lâeffetto di impedire lâefficacia di una disciplina inserita nella legge quadro per il trasporto, dotata, peraltro, di una idoneitĂ prescrittiva del tutto indubbiaâ.
10.5. In sintesi, la sospensione dellâefficacia delle modifiche introdotte dallâart. 29, comma 1-quater d.-l. n. 207 del 2008 è durata fino al 31 marzo 2010 â quando le regole suscettibili di immediata applicazione, compreso lâobbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio, sono entrate in vigore â mentre fino al 31 dicembre 2018 è stato prorogato il solo termine per lâadozione del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture contenente le disposizioni attuative della nuova disciplina del settore in virtĂš della previsione di proroga contenuta nellâart. 2, comma 3, del d.-l. n. 40 del 2010 (e successive disposizioni di proroga) (in tal senso Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, 5841).
10.6. Lâodierno appellante, tuttavia, assume che la tale giurisprudenza vada rimeditata alla luce di due circostanze sopravvenute; la prima è costituita dallâentrata in vigore dellâart. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti), comma 3, d-l. 30 dicembre 2016, n. 244 conv. dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. Milleproroghe 2016), in forza del quale la sospensione dellâefficacia di tutte le modifiche introdotte dallâart. 29, comma 1-quater, d-l. n. 207 del 2008 (dallâentrata in vigore del d-l. n. 40 del 2010) deve intendersi prorogata fino al 31 dicembre 2017 (e, poi, fino al 31 dicembre 2018).
La seconda sopravvenienza, della quale si dĂ atto nelle memorie, è rappresentata dalla sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56, sulla controversia promossa dalla Regione Calabria avverso lâart. 10-bis, comma 1, lett. a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9 d-l. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 â ultima modifica delle disposizioni contenute nella l. n. 21 del 1992 â per violazione della competenza residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost. in materia di trasporto pubblico locale.
10.7. La giurisprudenza ha giĂ chiarito che âentrambe le sopravvenienze riferite dallâappellante non valgono a mutare le conclusioni raggiunte dalla Sezione nel precedente riportatoâ (Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481).
10.8. Con riguardo al primo profilo, come ivi evidenziato e per le condivisibili argomentazioni ivi ampiamente esposte, le novellazioni del 2016 (e, poi, del 2017) non hanno introdotte norme di interpretazione autentica delle precedenti disposizioni sospensive dellâefficacia (e, segnatamente, lâart. 2, comma 3, d-l. n. 40 del 2010), ma solo definito esattamente le conseguenze derivanti dallâulteriore proroga del termine per lâemanazione del decreto ministeriale, vale a dire il rinvio dellâentrata in vigore delle disposizioni dellâart. 29, comma 1-quater, d-l. n. 207 del 2008 bisognevoli di norme di attuazione.
10.9. La sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56 ha approfondito lâanalisi del quadro normativo vigente (come definito a seguito dai commi dellâart. 10-bis, d-l. n. 135 del 2018 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n.12), mentre, sulla disciplina dellâart. 29-quater, comma 1, d-l. n. 207 del 2008, ha solo affermato che ânon ha avuto tuttavia applicazione per molto tempoâ per mancata adozione delle misure attuative rimesse al decreto ministeriale previsto dallâart. 2, comma 3, d-l. n. 40 del 2020, cosĂŹ implicitamente confermando di intendere non applicabili le disposizioni richiedenti regole attuative, senza che ne venga smentita la giurisprudenza che, tra queste, esclude ricompreso lâobbligo di inizio e fine del servizio presso la rimessa nel Comune autorizzante.
La citata sentenza costituzionale n. 56 del 2020 ha dichiarato incostituzionale lâobbligo, imposto dallâart. 11, comma 4, seconda parte, di inizio e termine di singolo servizio presso le rimesse di cui allâart. 3, comma 3, con ritorno alle stesse (e, per lâeffetto, la deroga contenuta al comma 4-bis): infatti detto obbligo, oltre a comportare un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore N.C.C., costretto a compiere âa vuotoâ un viaggio di ritorno alla rimessa, appare sproporzionato rispetto allâobiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a unâutenza specifica e non indifferenziata: la necessitĂ di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lĂŹ confluiscono può essere superata- senza interferire con il servizio di taxi- grazie alla possibilitĂ , prevista dalla legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
Per il resto, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimitĂ costituzionale, sottolineando, per quanto qui rileva, che âil legislatore statale, nellâesercizio della sua discrezionalitĂ , ha cosĂŹ individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dellâattivitĂ di trasporto. Tale servizio â pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dellâutente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dallâart. 10-bis, comma 1, lettera e) â mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunitĂ , alla cui tutela è preposto il comune che rilascia lâautorizzazione. In questa prospettiva, che trova eco nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 giugno 2016, n. 2807), ciò che viene percepito dalla ricorrente come una discriminatoria restrizione della concorrenza su base territoriale costituisce invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di piĂš rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di unâunica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dallâart. 29, comma 1-quater, del d-l. n. 207 del 2008".
Alla luce delle disposizioni citate si può, dunque, affermare che âlâattivitĂ di N.C.C. non è unâattivitĂ liberalizzata, ma soggetta ad autorizzazione (come, in generale, lâattivitĂ di servizio di trasporto pubblico non di linea, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2626), per la necessitĂ , propria di ogni caso di definizione legislativa dei soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi, di configurazione di un determinato settore di attivitĂ economicaâ (cosĂŹ Cons. di Stato, V, n. 5481/2020 cit.), e, con specifico riguardo allâattivitĂ di N.C.C. per il fine di âassicurare lâeffettiva destinazione ad unâutenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio taxi, con lâobiettivo di rafforzare (âŚ) un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra libera iniziativa economica e gli altri interessi in giocoâ (Corte cost., n. 56 del 2020 par. 5.4.).
Lâutenza specifica cui si vuole sia destinato il servizio è quella della provincia (o della cittĂ metropolitana) dove è situato il Comune autorizzante, come si evince dalle disposizioni riportate.
La legge ha, dunque, imposto che lâattivitĂ di N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza nel cui territorio va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire lâinizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dellâultima modifica normativa (apportata dallâart. 10-bis, comma 1, lett. b), d-l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimitĂ costituzionale dellâart. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e lâaltro lâesercente lâattivitĂ di N.C.C. sia piĂš tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purchĂŠ presenti nel territorio provinciale.
Nulla cambia, però, sulle modalitĂ di legge di esercizio dellâattivitĂ di N.C.C. che, in quanto dirette a soddisfare in via complementare e integrativa (ex art. 1, comma 1, l. n. 21 del 1992, per ogni servizio di trasporto pubblico non di linea) le esigenze di trasporto delle singole comunitĂ , alla cui tutela è proposto il Comune che rilascia lâautorizzazione, non possono soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio nazionale, poichĂŠ finirebbero per concentrarsi laddove (come presso gli aeroporti) la domanda dellâutenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio di taxi, del quale sarebbe mero surrogato senza, però, subire tutte le limitazione delle quali questâultimo è gravato.
La sentenza costituzionale, scrutinando tutti gli obblighi posti a carico degli esercenti attivitĂ di N.C.C., ha affermato (par. 5.6.1.): âEsse appaiono infatti per un verso adeguate ad assicurare lâeffettivitĂ del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a unâutenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto â che presuppone pur sempre unâapposita e nominativa richiesta di prestazione â e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dellâorganizzazione dellâazienda, che presuppone comunque la necessitĂ di una sede o di una rimessa come base dellâattivitĂ aziendaleâ.
11.1. Lâargomento non può essere condiviso.
11.2. Se è infatti indubbio che la Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione e accertamento redatto nel maggio 2017, ha rilevato la violazione dellâobbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio â obbligo, come si è rilevato, effettivamente esistente al momento in cui le condotte del Di Stefano erano oggetto di accertamento â è altrettanto indubbio che il Comune di Acquapendente abbia disposto la revoca dellâautorizzazione allâesercizio di N.C.C., piĂš ampiamente, perchĂŠ lâattivitĂ era svolta contravvenendo agli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento sulle modalitĂ di erogazione del servizio, in quanto il titolare della licenza, anzichĂŠ soddisfare i fabbisogni locali, aveva operato stabilmente in tuttâaltro altro territorio (che non ricade comunque nellâambito provinciale del Comune autorizzante), ponendosi in contrasto con le finalitĂ proprie del servizio.
11.3. Nelle motivazioni della revoca impugnata si dĂ , infatti, atto che dagli accertamenti eseguiti è emerso che nel luogo di rimessa il veicolo mai è stato trovato, mai visto uscire ed entrare dalla stessa rimessa nĂŠ mai visto circolare nelle vie del paese: da tali elementi lâAmministrazione comunale ha tratto, non irragionevolmente, il convincimento che il titolare della licenza avesse, nel periodo di riferimento, sempre svolto il servizio contro la disciplina di settore e gli assunti della giurisprudenza (Cons. Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5154; Cons. Stato, V, 23 giugno 2016, n. 2806), in base ai quali le prestazioni di trasporto, oggetto dellâattivitĂ autorizzata, sono âdirette principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuole garantire un servizio, non di linea, complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo degli orari stabiliti di volta in voltaâ ( come disposto dallâart. 1 della citata l. n. 21 del 1992).
11.4. Infatti, per il provvedimento impugnato, âil servizio di NCC va considerato il servizio della comunitĂ localeâ di cui il Comune autorizzante è ente esponenziale.
11.5. Va poi anche evidenziato che lâappellante non ha contestato le modalitĂ di erogazione del servizio, descritte negli atti e provvedimenti impugnati, che hanno determinato la revoca della licenza da parte del Comune per violazione delle norme ivi riportate (e, segnatamente, degli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 58 del 1993, e 2 e 7 del Regolamento Comunale)
11.6. Ne viene che gli assunti dellâappellante non sovvertono le conclusioni della sentenza impugnata, in quanto non è allegato nĂŠ dimostrato che il titolare della licenza, durante i numerosi controlli effettuati, mai sia stato trovato nel luogo di rimessa dichiarato in Acquapendente, non essendo il predetto âmai visto entrare o uscire dalla stessa rimessaâ e neppure âcircolare per le vie del paeseâ.
11.7. Ritiene la Sezione che il collegamento dellâattivitĂ di N.C.C. con una certa comunitĂ della quale è ente esponenziale il Comune che rilascia lâautorizzazione allâesercizio , costituisca tuttora elemento ineludibile dellâattivitĂ di N.C.C. (in tal senso Cons. Stato, V, n. 5481/2020 cit.), coerentemente con la definizione normativa del servizio di noleggio con conducente recata dallâart.3, comma 1, l. 15 gennaio 1992, n. 21 come rivolto ââŚallâutenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante lâutilizzo di strumenti tecnologiciâ.
11.8. Il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza (prevista dallâart. 8, comma 3, della legge-quadro n. 21 del 1992 alla cui stregua âper poter conseguire e mantenere lâautorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilitĂ , in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazioneâ) è sintomatico della violazione del c.d. âvincolo di territorialitĂ â (ovvero del collegamento tra il titolare della licenza di N.C.C. e una determinata popolazione), concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, e, per la sua radicalitĂ protratta nel tempo (lâappellante non è stato mai visto neppure âcircolare nelle vie del paeseâ), legittima la sanzione della revoca dellâautorizzazione.
11.9. Contrariamente a quanto assume lâappellante, non si è in presenza di un requisito discriminatorio o restrittivo della concorrenza su base soggettiva (id est: attinente allâoperatore economico), ma di un requisito oggettivo e intrinseco dellâattivitĂ da svolgere (inerendo alle modalitĂ , conformate dal legislatore, del suo esercizio), giustificato dalle finalitĂ pubbliche che il servizio di noleggio con conducente mira a soddisfare.
La revoca dellâautorizzazione allâesercizio del servizio di N.C.C. del Comune di Acquapendente laddove imputa al Di Stefano, piĂš che allâobbligo di ritorno in rimessa al termine del servizio, di aver trasgredito alle condizioni per il corretto esercizio del servizio, trasferendo la sua attivitĂ dal territorio comunale al territorio di Roma-Fiumicino e, precipuamente, allâarea dellâaeroporto Leonardo da Vinci, risulta, dunque, non illegittima.
Quanto poi allâasserita violazione dei principi di matrice eurounitaria in tema di concorrenza, si osserva per completezza che questo Consiglio di Stato ha giĂ ritenuto che vada esclusa âlâincidenza della disciplina nazionale concernente il NCC sui principi di matrice eurounitaria invocati dal ricorrente di primo grado rilevando che âla Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12), ha statuito, in via di pregiudizialitĂ , che dette controversie sono irricevibili, atteso che lâart. 49 Tfue (concorrenza) non è applicabile ad attivitĂ , come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando, invece, una questione interna dello Stato in punto di modalitĂ di concessione delle autorizzazioniâ ((cfr. Cons. di Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2539).
Lâappello va, pertanto, integralmente respinto.
Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sullâappello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna lâappellante Di Stefano Fabrizio al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Acquapendente che liquida forfettariamente in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con lâintervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
LâESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Angela Rotondano | Giuseppe Severini | |
IL SEGRETARIO