Rimessa noleggio con conducente

Buonasera

E possibile mettere la seconda rimessa nella provincia di pertinenza della licenza stessa ?
Grazie

Questo è un forum pubblico, meglio rimanere nel generico indicato il fatto in astratto senza fornire dati personali a maggior ragione quando le questioni si riferiscono alle sanzioni.

In via generale posso dirti che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2020 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 21/92 che impongono l’obbligo del rientro in rimessa prima dell’inizio di un nuovo servizio.

Tuttavia, se l’esercente non ha un servizio da fare, deve rientrare nella rimessa, diciamo principale (quella del comune che ha rilasciato l’autorizzazione o nelle eventuali altre rimesse all’interno della provincia o città metropolitana). Le altre eventuali rimesse, per essere legittime, devono essere dichiarate al comune competente per territorio.

In conclusione, vero è che, in teoria, il vettore NCC può anche stazionare nelle altre eventuali rimesse e diventa difficile per gli organi di controllo verificare il rispetto del “vincolo di territorialità” dell’esercizio. I mezzi di verifica possono essere molteplici e la questione è sempre da vedere caso per caso: un particolare in più o meno può fare la differenza.

Per rispondere alla tua domanda bisognerebbe vedere il regolamento comunale ma diciamo che, in via di principio, il comune può arrivare alla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione quando dimostri che l’attività del vettore è divenuta del tutto scollegata dal territorio di riferimento.

Incollo un passaggio della sentenza del CdS n. 1703/2021:

Il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza (prevista dall’art. 8, comma 3, della legge-quadro n. 21 del 1992 alla cui stregua “per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”) è sintomatico della violazione del c.d. “vincolo di territorialità” (ovvero del collegamento tra il titolare della licenza di N.C.C. e una determinata popolazione), concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, e, per la sua radicalità protratta nel tempo (l’appellante non è stato mai visto neppure “circolare nelle vie del paese”), legittima la sanzione della revoca dell’autorizzazione.

1 Mi Piace

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01703/2021REG.PROV.COLL.

N. 09283/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9283 del 2018, proposto da
Di Stefano Fabrizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Sicari, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Sicari in Roma, viale di Villa Massimo, 33;

contro

Comune di Acquapendente, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Orsini in Roma, via Fratelli Rosselli, 2;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, 14 maggio 2018, n. 5343, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquapendente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il consigliere Angela Rotondano e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Sicari, Vannicelli, Tozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il signor Fabrizio Di Stefano era titolare dell’autorizzazione comunale n. 5/2008 rilasciata dal Comune di Acquapendente per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente, con rimessa ubicata nel medesimo Comune alla via Cantorrivo, 23.

1.1. In data 12 maggio 2017, la Guardia di Finanza redigeva a suo carico verbale di constatazione e accertamento prot. 19/2017 nel quale gli si contestava, sulla base di rilevazioni effettuate dal sistema elettronico del parcheggio presso l’aeroporto di Roma- Fiumicino “Leonardo Da Vinci” adibito a c.d. polmone di sosta per i titolari di licenza N.C.C.- noleggio con conducente- di aver abitualmente frequentato il predetto scalo aeroportuale ed esercitato la propria attività nel territorio di Roma Fiumicino, senza che alle uscite corrispondessero altrettanti viaggi da e per Acquapendente, sede della rimessa, in violazione dell’obbligo imposto ai titolari di licenza N.C.C. di “iniziare e terminare il servizio presso la rimessa”.

1.2. Il procedimento avviato dal Comune, cui partecipava con memorie anche l’Ani.Trav., associazione nazionale di categoria, si concludeva con il provvedimento n. 1999 del 14 febbraio 2018 di revoca dell’autorizzazione comunale con ordine di cessazione immediata dell’attività di autonoleggio con conducente.

  1. Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’interessato impugnava il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, il Regolamento comunale sul Noleggio con Conducente (di seguito “NCC”), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 63 del 28 dicembre 2016, le contestazioni e segnalazioni della Guardia di Finanza del 12 maggio 2017 e del 7 giugno 2017, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 18 luglio 2017 e tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.

2.1. Il ricorrente ne lamentava, in primo luogo, l’illegittimità perché il Comune di Acquapendente, nel sanzionare la violazione dell’obbligo di rimessa nel territorio comunale, avrebbe fatto applicazione di una normativa (art. 29, comma 1-quater, del d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207) in realtà mai entrata in vigore, in quanto immediatamente sospesa nell’efficacia dallo stesso legislatore, oltre che contrastante con il diritto dell’Unione Europea, nonché della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 (recante “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”), anch’essa in grave contrasto con i principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica privata.

2.2. Il ricorrente sosteneva poi di non essere tenuto ad utilizzare, neppure a fine servizio, l’autorimessa sita nel territorio del Comune che gli aveva rilasciato l’autorizzazione al servizio di N.C.C. e che non sussistesse comunque l’obbligo di farvi rientro.

  1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa, ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., nella resistenza del Comune, l’adito Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendone infondate tutte le censure.

3.1. In particolare, il Tribunale amministrativo, richiamato un precedente (confermato da questo Consiglio di Stato con la sentenza della V Sezione, 8 novembre 2017, n. 5154) su analoga questione, ha rilevato come, a prescindere dall’applicabilità della legge quadro n. 21 del 1992 nella versione novellata dall’art. 29, comma 1-quater, d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la giurisprudenza ha affermato che la disponibilità (o, come nel caso di specie, l’utilizzo) di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione “rappresentasse un elemento coessenziale all’attività di noleggio con conducente”, poiché da un lato questa, costituendo il luogo per la sosta dei veicoli e dove vengono effettuate le prenotazioni di trasporto, non può che coincidere con la sede del vettore cui l’utenza si rivolge, dall’altro la sua necessaria ubicazione nel territorio del Comune è stabilita ex lege, discendendo dalla previsione di cui all’ art. 11, comma 4, legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, nel testo ratione temporis vigente (che imponeva di “iniziare e terminare ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa”), oltre ad essere una conseguenza connaturata all’ambito territoriale, coincidente con il territorio comunale, di operatività del titolo autorizzatorio.

3.2. Finalità di tale disciplina, in forza della quale era stata disposta la revoca della licenza, era, per la sentenza, quella di “preservare la dimensione locale” del servizio in questione, volto primariamente “a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo”, potendo “essere effettuato senza limiti territoriali”.

3.3. La violazione dell’obbligo di rientro in rimessa accertata dalla Guardia di Finanza, non contestata dal ricorrente, era dunque contravvenzione grave e reiterata agli obblighi gravanti ex lege sul vettore, in grado di giustificare di suo la revoca dell’autorizzazione, attenendo ai presupposti per il suo rilascio.

3.4. La sentenza ha, altresì, ritenuto infondate le censure di violazione delle norme e dei principi sulla libertà di iniziativa economica e sulla concorrenza da parte del Comune, che, per il ricorrente, aveva inteso in modo eccessivamente rigido l’obbligo di stazionamento del veicolo nel proprio territorio, affermando, nel provvedimento impugnato, che le prestazioni di trasporto fossero riservate alla comunità locale, contro i principi comunitari e costituzionali. Secondo la sentenza, l’inesistenza di vincoli territoriali all’attività non fa infatti venir meno l’obbligo di stazionamento del mezzo nella rimessa situata nel territorio comunale, quest’ultimo essendo requisito non soggettivo dell’operatore economico, ma oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere.

3.5. In conclusione, per la sentenza, la previsione del requisito sulla localizzazione della rimessa nel perimetro comunale non reca ingiustificate compressioni all’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea.

  1. Il ricorrente ha proposto appello alla stregua di due motivi di gravame cosĂŹ rubricati:

“1) Vizi propri della sentenza impugnata- Violazione del principio di gerarchia delle fonti ex art. 117, comma 3, e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ex art. 118, comma 6, Costituzione. Error in iudicando*. Eccesso di potere per vizio e carenza di motivazione. Falsa applicazione della L. n. 21/1993. Violazione artt. 41 e 117, comma 2, della Costituzione.*

2) Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 1, 3, 11 L. 21/1992. Inefficacia art. 3 L. 21/1992 come modificato dall’art. 29, comma 1 quater, del D-L. 207/2008. Contrasto con art. 33 regolamento comunale con legge settore.”

4.1. Si è costituito in resistenza il Comune di Acquapendente, che ha argomentato l’infondatezza dell’appello e ne ha chiesto la reiezione.

4.2. Con ordinanza n. 6227/2018 è stata accolta l’istanza cautelare e sospesa l’esecutività della sentenza impugnata “in considerazione dei ventilati profili di gravità del pregiudizio riconnesso alla esecuzione del provvedimento impugnato”

4.3. Con ordinanza collegiale n. 1061/2020 del 12 febbraio 2020, la Sezione ha accolto l’istanza di rinvio della trattazione del merito, depositata da parte appellante, “sino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale pendente sulla questione oggetto di giudizio”.

4.4. All’udienza dell’8 ottobre 2020, la causa è passata in la decisione.

DIRITTO

  1. È oggetto di appello la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha respinto il ricorso dell’odierno appellante avverso la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente e agli altri atti indicati in narrativa, ritenendoli immuni dai dedotti vizi di violazione e falsa applicazione di legge: infatti il Comune ha ragionevolmente ritenuto condizione incompatibile con l’esercizio dell’attività la mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento del servizio, come il concreto utilizzo della rimessa indicata nel titolo autorizzatorio.

  2. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta che la sentenza, muovendo da premesse errate, abbia ritenuto irrilevante la questione, posta nel ricorso, dell’applicabilità della legge quadro 1992, n. 21 (nella versione modificata dall’art. 29, comma 1-quater, d.-l. n. 207 del 2008), ritenendo, all’incontro, dirimente il riferimento alla legge regionale del Lazio n. 58 del 1993 e alle previsioni del regolamento comunale.

6.1. Tale approccio contrasterebbe con i principi della gerarchia delle fonti, di proporzionalità, sussidiarietà e adeguatezza previsti dagli articoli 117 e 118, primo comma, Cost., oltre a stridere con i principi dell’ordinamento comunitario.

6.2. In primo luogo, le previsioni della legge regionale e quelle regolamentari non possono porsi in contrasto con la disciplina di settore nazionale nella materia della regolazione dei trasporti non di linea, di competenza dello Stato, prevedendo nuovi stringenti limiti (in tesi, non contemplati dalla normativa nazionale), quali l’obbligo di rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di ricevervi le prenotazioni, in violazione delle libertà di stabilimento e circolazione degli operatori. Né obblighi siffatti potrebbero trarsi da previsioni (quali l’art. 11, comma secondo, della citata legge quadro) riferite al diverso servizio taxi.

6.3. Le statuizioni di primo grado risulterebbero, dunque, contraddittorie laddove riconoscono “l’inesistenza di vincoli territoriali per l’esercizio dell’attività”, per poi definire l’obbligo di rimessa “coessenziale” all’attività di noleggio con conducente, in quanto funzionale alle finalità pubbliche che il servizio in questione mira a realizzare e “conseguenza connaturata all’ambito territoriale di operatività del titolo stesso”, in base alla fonte regionale e a quella regolamentare.

6.4. La sentenza avrebbe trascurato il pregiudizio recato da detta accezione della normativa sulla libertĂ  di iniziativa economica e ai principi di concorrenza.

6.5. L’appellante è poi tornato a contestare che l’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater del d.-l. 208 del 2008 (di riforma della legge quadro n. 21 del 1992) è stata sospesa dal d.-l. 27 febbraio 2009, n. 5, convertito dall’art. 7-bis l. 9 aprile 2009, n. 33, e che detta sospensione si è perpetuata da allora, senza soluzione di continuità, per essere da ultimo rinnovata dal d.-l. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe 2016”) e fino all’entrata in vigore del d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, che avrebbe modificato il previgente regime normativo, eliminando, definitivamente, l’obbligo di rientro nella rimessa nel Comune autorizzante. Ciò non avrebbe comportato, in assenza di espresse previsioni, la reviviscenza delle disposizioni normative abrogate di cui agli artt. 3, 8, comma 3, e 11, comma 3, della l. n. 21 del 1992, nel testo originario anteriore alle predette modifiche normative.

6.6. Pertanto, per l’appellante, anche le disposizioni del Regolamento comunale, in applicazione delle quali è stata disposta la revoca della licenza, sarebbero illegittime per contrasto con la disciplina primaria che mai ha previsto, se non per un brevissimo periodo, l’obbligo di rientro in rimessa per il titolare di autorizzazione N.C.C…

6.7. A sostegno dei suoi assunti, l’appellante ha poi richiamato talune ordinanze del giudice amministrativo di accoglimento delle istanze cautelari proposte dai titolari delle licenze revocate.

  1. Con il secondo motivo, l’appellante ha ribadito che le violazioni contestate nel verbale di accertamento della Guardia di Finanza riguarderebbero sempre una norma sospesa nell’efficacia e pure erroneamente interpretata.

7.1. La più volte citata legge quadro n. 21 del 1992, pur affermando che l’attività di noleggio con conducente, per il trasporto collettivo e individuale di persone, ha una “funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici non di linea”, non menziona l’elemento della territorialità comunale per quanto attiene al suo esercizio: anzi, l’art. 3 della legge quadro, nel disporre testualmente che “lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse”, indicherebbe una regola diversa da quella applicata prima dal provvedimento impugnato e poi dalla sentenza, superando la preclusione all’ubicazione delle rimesse nel territorio del Comune.

7.2. Nemmeno si potrebbe desumere un obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa comunale dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, a mente del quale “le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse”.

7.3. L’obbligo di rientro presso la rimessa, al termine di ogni servizio, sarebbe infatti irrazionale alla luce del progresso della tecnica e si fonderebbe solo su previsioni di legge che, come detto, non sono mai entrate in vigore, essendone stata sospesa più volte l’efficacia.

7.4. La sentenza avrebbe poi dato ingiustificato rilievo alle previsioni della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1992, n. 58, anch’essa contrastante con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione: detti principi, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, precludono alle leggi regionali barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, conformemente a quanto stabilito dall’art. 120, primo comma, Cost. in base al quale “la Regione non può adottare provvedimenti ostativi alla libera circolazione degli individui e delle cose fra le Regioni”.

7.5. Infine, nelle memorie in vista dell’udienza di discussione, l’appellante ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56, evidenziando come abbia affermato che la prescrizione che obbliga il conducente a compiere un viaggio di ritorno alla rimessa prima di iniziare un nuovo servizio è “non solo in sé irragionevole”, ma “risulta anche sproporzionata”, non trovando essa plausibile giustificazione neppure nella necessità di raccogliere le richieste e prenotazioni del servizio, a ciò ben potendo ovviarsi con l’ausilio degli attuali strumenti tecnologici.

  1. L’appello, ritiene il Collegio, è infondato.

8.1. Vale infatti quanto assunto dalla giurisprudenza (es. Cons. Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5154; 26 aprile 2018, n. 2539; 21 settembre 2020, n. 5481), in fattispecie analoghe dalle quali non vi è ragione di discostarsi.

  1. La disciplina amministrativa del noleggio con conducente ha fondamento nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

9.1. Per quanto qui interessa, l’art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) stabilisce che: “1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio”.

Il successivo art. 5 (Competenze comunali) prevede che “1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”.

9.2. La legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992), prevede, dal canto suo, all’art. 5 (Servizio di noleggio con conducente): “Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse”, e all’art. 10 (Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente), commi 2 e 4, rispettivamente: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, dell’articolo 5, comma 1-bis, dall’articolo 5-bis e dall’articolo 5-ter, il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale” (comma 2) e che: “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse” (comma 4).

9.3. Così delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio qui rileva che le recenti disposizioni legislative non hanno modificato la regolamentazione complessiva dell’attività di noleggio con conducente che continua a rivolgersi “ad un utenza specifica e predeterminata che avanza apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio” (cfr. circolare del febbraio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamata dal Comune).

Le modifiche normative introdotte dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, pur contemplando la possibilità di avanzare la richiesta di prestazione “anche presso la sede del vettore e con strumenti tecnologici”, oltre che “presso la rimessa” e una maggiore flessibilità nelle modalità organizzative del servizio di noleggio con conducente (anche in ragione della possibilità per il vettore di stazionare in luoghi differenti e disporre di più rimesse, ubicate in communi diversi, per quanto all’interno della provincia o città metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione), non hanno escluso che il servizio debba continuare ad essere svolto, almeno tendenzialmente, a favore della popolazione di cui il Comune che ha rilasciato la licenza è ente esponenziale (art. 3 l. n. 21 del 1992).

9.4. Non si tratta di restrizioni ingiustificate alla libertà di circolazione o di stabilimento: come si dirà, in base alla normativa applicabile, il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono, infatti, avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

  1. Tanto premesso, sono infondati gli assunti di cui al primo motivo di appello.

10.1. L’art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente) della legge-quadro n. 21 del 1992 è stato più volte modificato.

La formulazione originaria prevedeva, al comma 1, che “I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali”, e al secondo comma, che “Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 4.”, stabilendo al comma 4, rilevante ai fini del presente giudizio, che “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.”.

Non era, dunque, previsto l’obbligo di rientro in rimessa al termine del servizio.

Detto obbligo è stato, invece, introdotto dall’art. 29, comma 1-quater, d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207 conv. dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, di modifica del comma 4 del citato art. 11, che veniva così (ri)formulato nella sua prima parte: “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni”.

Infine, con l’art. 10-bis, comma 1, lett. e), d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 è stato nuovamente riscritto il comma 4 in questi termini: “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.”: le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3 sono quelle “situate nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” in aggiunta alla rimessa posta nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.

È stato poi introdotto il comma 4-bis dell’art. 11 a mente del quale: “In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale”.

10.2. Come ricordato, le condotte contestate si sono verificate quando era previsto l’obbligo di rientro nella rimessa situata nel Comune autorizzante al termine di ciascun servizio.

10.3. L’appellante assume però che l’art. 29, comma 1-quater d.-l. n. 207 del 2008 conv. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33 – che tale obbligo aveva introdotto – è stato sospeso subito dopo la sua entrata in vigore dall’art. 7-bis (Sospensione dell’efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea) del d.-l. 10 febbraio 2009, n. 5, e che tale sospensione dell’efficacia, inizialmente disposta fino al 30 giugno 2009, sarebbe stata reiterata da disposizioni successive fino al 31 dicembre 2017.

10.4. Come accennato, la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In particolare, Cons. Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5154, ha affermato che “l’efficacia delle norme di cui al citato art. 29, comma 1 quater, è stata in un primo momento sospesa fino al 30 giugno 2009, per effetto dell’art. 7 bis del pure citato D-L. n. 5 del 2009; successivamente detto termine è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2009 dall’art. 23, comma 2, del D-L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente al 31 marzo 2010 dall’art. 5, comma 3, del D-L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

L’art. 2, comma 3, del D-L. n. 40 del 2010 ha poi stabilito che “Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla L. 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del D-L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”.

Il termine del 31 dicembre 2016 scaturisce da una serie di interventi normativi di differimento adottati a cominciare dal 2010… (n.d.r. per la cui elencazione si rinvia alle motivazioni della citata sentenza 5154/2017)”.

La decisione ha evidenziato che dette disposizioni di proroga hanno una formulazione diversa dal richiamato art. 7-bis d.-l. n. 5 del 2009, pur evocando la stessa esigenza di “ridefinizione” della disciplina recata dalla l. n. 21 del 1992, unitamente alla necessità di “disposizioni attuative” e di elaborazione di “indirizzi generali” per l’attività di programmazione e pianificazione delle Regioni ai fini del rilascio da parte dei Comuni dei titoli autorizzativi.

Alcune delle norme della legge quadro statale, come modificata, sono immediatamente precettive, in quanto conformano direttamente l’attività di noleggio con conducente, dettando prescrizioni precise e dettagliate che non necessitano di attuazione (art. 3, comma 3; art. 8 comma 3; art. 11, comma 4; art. 5 bis). Sotto altro profilo, le modifiche apportate alla legge-quadro n. 21 del 1992 hanno regolato il settore, esercitando la competenza legislativa esclusiva delle Stato in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.): mentre l’art. 7-bis d.-l. n. 5 del 2009 ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater, d.-l. 30 dicembre 2008, n. 207, l’art. 2, comma 3, d.-l. n. 40 del 2010 non ha presa in considerazione la detta efficacia, ma solo ha posto un nuovo termine per l’adozione di un decreto ministeriale per contrastare pratiche di esercizio abusive del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali della materia, senza rinnovate sospensioni dell’efficacia delle disposizioni del d.-l. n. 207 del 2008. La richiamata decisione ha precisato che neppure “può ritenersi che il mero rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ancorché previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, possa avere l’effetto di impedire l’efficacia di una disciplina inserita nella legge quadro per il trasporto, dotata, peraltro, di una idoneità prescrittiva del tutto indubbia”.

10.5. In sintesi, la sospensione dell’efficacia delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 1-quater d.-l. n. 207 del 2008 è durata fino al 31 marzo 2010 – quando le regole suscettibili di immediata applicazione, compreso l’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio, sono entrate in vigore – mentre fino al 31 dicembre 2018 è stato prorogato il solo termine per l’adozione del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture contenente le disposizioni attuative della nuova disciplina del settore in virtù della previsione di proroga contenuta nell’art. 2, comma 3, del d.-l. n. 40 del 2010 (e successive disposizioni di proroga) (in tal senso Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, 5841).

10.6. L’odierno appellante, tuttavia, assume che la tale giurisprudenza vada rimeditata alla luce di due circostanze sopravvenute; la prima è costituita dall’entrata in vigore dell’art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti), comma 3, d-l. 30 dicembre 2016, n. 244 conv. dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. Milleproroghe 2016), in forza del quale la sospensione dell’efficacia di tutte le modifiche introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, d-l. n. 207 del 2008 (dall’entrata in vigore del d-l. n. 40 del 2010) deve intendersi prorogata fino al 31 dicembre 2017 (e, poi, fino al 31 dicembre 2018).

La seconda sopravvenienza, della quale si dà atto nelle memorie, è rappresentata dalla sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56, sulla controversia promossa dalla Regione Calabria avverso l’art. 10-bis, comma 1, lett. a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9 d-l. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 – ultima modifica delle disposizioni contenute nella l. n. 21 del 1992 – per violazione della competenza residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost. in materia di trasporto pubblico locale.

10.7. La giurisprudenza ha già chiarito che “entrambe le sopravvenienze riferite dall’appellante non valgono a mutare le conclusioni raggiunte dalla Sezione nel precedente riportato” (Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481).

10.8. Con riguardo al primo profilo, come ivi evidenziato e per le condivisibili argomentazioni ivi ampiamente esposte, le novellazioni del 2016 (e, poi, del 2017) non hanno introdotte norme di interpretazione autentica delle precedenti disposizioni sospensive dell’efficacia (e, segnatamente, l’art. 2, comma 3, d-l. n. 40 del 2010), ma solo definito esattamente le conseguenze derivanti dall’ulteriore proroga del termine per l’emanazione del decreto ministeriale, vale a dire il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 29, comma 1-quater, d-l. n. 207 del 2008 bisognevoli di norme di attuazione.

10.9. La sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56 ha approfondito l’analisi del quadro normativo vigente (come definito a seguito dai commi dell’art. 10-bis, d-l. n. 135 del 2018 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n.12), mentre, sulla disciplina dell’art. 29-quater, comma 1, d-l. n. 207 del 2008, ha solo affermato che “non ha avuto tuttavia applicazione per molto tempo” per mancata adozione delle misure attuative rimesse al decreto ministeriale previsto dall’art. 2, comma 3, d-l. n. 40 del 2020, così implicitamente confermando di intendere non applicabili le disposizioni richiedenti regole attuative, senza che ne venga smentita la giurisprudenza che, tra queste, esclude ricompreso l’obbligo di inizio e fine del servizio presso la rimessa nel Comune autorizzante.

La citata sentenza costituzionale n. 56 del 2020 ha dichiarato incostituzionale l’obbligo, imposto dall’art. 11, comma 4, seconda parte, di inizio e termine di singolo servizio presso le rimesse di cui all’art. 3, comma 3, con ritorno alle stesse (e, per l’effetto, la deroga contenuta al comma 4-bis): infatti detto obbligo, oltre a comportare un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore N.C.C., costretto a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa, appare sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata: la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata- senza interferire con il servizio di taxi- grazie alla possibilità, prevista dalla legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.

Per il resto, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sottolineando, per quanto qui rileva, che “il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell’attività di trasporto. Tale servizio – pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell’utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e) – mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l’autorizzazione. In questa prospettiva, che trova eco nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 giugno 2016, n. 2807), ciò che viene percepito dalla ricorrente come una discriminatoria restrizione della concorrenza su base territoriale costituisce invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di un’unica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dall’art. 29, comma 1-quater, del d-l. n. 207 del 2008".

Alla luce delle disposizioni citate si può, dunque, affermare che “l’attività di N.C.C. non è un’attività liberalizzata, ma soggetta ad autorizzazione (come, in generale, l’attività di servizio di trasporto pubblico non di linea, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2626), per la necessità, propria di ogni caso di definizione legislativa dei soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi, di configurazione di un determinato settore di attività economica” (così Cons. di Stato, V, n. 5481/2020 cit.), e, con specifico riguardo all’attività di N.C.C. per il fine di “assicurare l’effettiva destinazione ad un’utenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio taxi, con l’obiettivo di rafforzare (…) un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra libera iniziativa economica e gli altri interessi in gioco” (Corte cost., n. 56 del 2020 par. 5.4.).

L’utenza specifica cui si vuole sia destinato il servizio è quella della provincia (o della città metropolitana) dove è situato il Comune autorizzante, come si evince dalle disposizioni riportate.

La legge ha, dunque, imposto che l’attività di N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza nel cui territorio va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell’ultima modifica normativa (apportata dall’art. 10-bis, comma 1, lett. b), d-l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di N.C.C. sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale.

Nulla cambia, però, sulle modalità di legge di esercizio dell’attività di N.C.C. che, in quanto dirette a soddisfare in via complementare e integrativa (ex art. 1, comma 1, l. n. 21 del 1992, per ogni servizio di trasporto pubblico non di linea) le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è proposto il Comune che rilascia l’autorizzazione, non possono soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio nazionale, poiché finirebbero per concentrarsi laddove (come presso gli aeroporti) la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio di taxi, del quale sarebbe mero surrogato senza, però, subire tutte le limitazione delle quali quest’ultimo è gravato.

La sentenza costituzionale, scrutinando tutti gli obblighi posti a carico degli esercenti attività di N.C.C., ha affermato (par. 5.6.1.): “Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad assicurare l’effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un’utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto – che presuppone pur sempre un’apposita e nominativa richiesta di prestazione – e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell’organizzazione dell’azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell’attività aziendale”.

  1. L’appellante ha poi introdotto l’ulteriore argomento per cui nei principi generali della normativa statale sul servizio di trasporto pubblico locale non vi è menzione e rimando all’elemento della territorialità comunale.

11.1. L’argomento non può essere condiviso.

11.2. Se è infatti indubbio che la Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione e accertamento redatto nel maggio 2017, ha rilevato la violazione dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio – obbligo, come si è rilevato, effettivamente esistente al momento in cui le condotte del Di Stefano erano oggetto di accertamento – è altrettanto indubbio che il Comune di Acquapendente abbia disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di N.C.C., più ampiamente, perché l’attività era svolta contravvenendo agli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento sulle modalità di erogazione del servizio, in quanto il titolare della licenza, anziché soddisfare i fabbisogni locali, aveva operato stabilmente in tutt’altro altro territorio (che non ricade comunque nell’ambito provinciale del Comune autorizzante), ponendosi in contrasto con le finalità proprie del servizio.

11.3. Nelle motivazioni della revoca impugnata si dà, infatti, atto che dagli accertamenti eseguiti è emerso che nel luogo di rimessa il veicolo mai è stato trovato, mai visto uscire ed entrare dalla stessa rimessa né mai visto circolare nelle vie del paese: da tali elementi l’Amministrazione comunale ha tratto, non irragionevolmente, il convincimento che il titolare della licenza avesse, nel periodo di riferimento, sempre svolto il servizio contro la disciplina di settore e gli assunti della giurisprudenza (Cons. Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5154; Cons. Stato, V, 23 giugno 2016, n. 2806), in base ai quali le prestazioni di trasporto, oggetto dell’attività autorizzata, sono “dirette principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuole garantire un servizio, non di linea, complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo degli orari stabiliti di volta in volta” ( come disposto dall’art. 1 della citata l. n. 21 del 1992).

11.4. Infatti, per il provvedimento impugnato, “il servizio di NCC va considerato il servizio della comunità locale” di cui il Comune autorizzante è ente esponenziale.

11.5. Va poi anche evidenziato che l’appellante non ha contestato le modalità di erogazione del servizio, descritte negli atti e provvedimenti impugnati, che hanno determinato la revoca della licenza da parte del Comune per violazione delle norme ivi riportate (e, segnatamente, degli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 58 del 1993, e 2 e 7 del Regolamento Comunale)

11.6. Ne viene che gli assunti dell’appellante non sovvertono le conclusioni della sentenza impugnata, in quanto non è allegato né dimostrato che il titolare della licenza, durante i numerosi controlli effettuati, mai sia stato trovato nel luogo di rimessa dichiarato in Acquapendente, non essendo il predetto “mai visto entrare o uscire dalla stessa rimessa” e neppure “circolare per le vie del paese”.

11.7. Ritiene la Sezione che il collegamento dell’attività di N.C.C. con una certa comunità della quale è ente esponenziale il Comune che rilascia l’autorizzazione all’esercizio , costituisca tuttora elemento ineludibile dell’attività di N.C.C. (in tal senso Cons. Stato, V, n. 5481/2020 cit.), coerentemente con la definizione normativa del servizio di noleggio con conducente recata dall’art.3, comma 1, l. 15 gennaio 1992, n. 21 come rivolto “…all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”.

11.8. Il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza (prevista dall’art. 8, comma 3, della legge-quadro n. 21 del 1992 alla cui stregua “per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”) è sintomatico della violazione del c.d. “vincolo di territorialità” (ovvero del collegamento tra il titolare della licenza di N.C.C. e una determinata popolazione), concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, e, per la sua radicalità protratta nel tempo (l’appellante non è stato mai visto neppure “circolare nelle vie del paese”), legittima la sanzione della revoca dell’autorizzazione.

11.9. Contrariamente a quanto assume l’appellante, non si è in presenza di un requisito discriminatorio o restrittivo della concorrenza su base soggettiva (id est: attinente all’operatore economico), ma di un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere (inerendo alle modalità, conformate dal legislatore, del suo esercizio), giustificato dalle finalità pubbliche che il servizio di noleggio con conducente mira a soddisfare.

  1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di N.C.C. del Comune di Acquapendente laddove imputa al Di Stefano, più che all’obbligo di ritorno in rimessa al termine del servizio, di aver trasgredito alle condizioni per il corretto esercizio del servizio, trasferendo la sua attività dal territorio comunale al territorio di Roma-Fiumicino e, precipuamente, all’area dell’aeroporto Leonardo da Vinci, risulta, dunque, non illegittima.

  2. Quanto poi all’asserita violazione dei principi di matrice eurounitaria in tema di concorrenza, si osserva per completezza che questo Consiglio di Stato ha già ritenuto che vada esclusa “l’incidenza della disciplina nazionale concernente il NCC sui principi di matrice eurounitaria invocati dal ricorrente di primo grado rilevando che “la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12), ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie sono irricevibili, atteso che l’art. 49 Tfue (concorrenza) non è applicabile ad attività, come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando, invece, una questione interna dello Stato in punto di modalità di concessione delle autorizzazioni” ((cfr. Cons. di Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2539).

  3. L’appello va, pertanto, integralmente respinto.

  4. Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Di Stefano Fabrizio al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Acquapendente che liquida forfettariamente in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Rotondano Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809283&nomeFile=202101703_11.html&subDir=Provvedimenti