Considerato che la legge 21/1992 non solo non impone le caratteristiche della rimessa, ma non esclude che essa sia “a cielo aperto” (come confermato nel forum del 03 Marzo 2017 dal dott. Chiarelli); Considerato che nella guida sintetica all’avvio d’impresa NCC della città metropolitana di Bologna viene riportato tra l’altro: "L’area di ricovero del veicolo o il locale si identificano come sede operativa; L’intestatario deve dichiarare di averne la piena disponibilità; L’area deve essere situata all’interno del territorio comunale e deve essere un’area/locale per il ricovero dei mezzi e per la loro ordinaria manutenzione e conforme alle vigenti norme in materia edilizia,
urbanistica, igienico - sanitaria e di prevenzione incendi. DOMANDE:
- Nel Lazio il Comune può ritenere conforme alla normativa vigente quondo la sede operativa coincide con la rimessa a “cielo aperto”?
- Nel caso in cui il Comune non possa ritenere valida che la sede operativa sia coincidente con la rimessa a “cielo aperto”, il titolare di autorizzazione NCC che dispone di una rimessa a “cielo aperto” dovrà avere anche disponibilità di un locale per la sede operativa. Che destinazione deve avere il locale adibito a sede operativa?