Noleggio senza conducente: quale destinazione d'uso è richiesta?

Nel Comune dove lavoro c’è una diversità di opinioni sull’attività di noleggio veicoli senza conducente. Riceviamo moltissime Scia di questo tipo e mentre i colleghi dell’ufficio tecnico sostengono che è una attività artigianale chi scrive ritiene sia commerciale. Abbiamo inviato un quesito al Mise che ci ha rinviato al Ministero delle infrastrutture anche se hanno accennato che secondo loro è una attività di servizio. In attesa che (forse) il Ministero delle infrastrutture ci risponda chiedo ai Vs. esperti: queste attività sono insediabili in locali con quale destinazione d’uso? Accettando l’orientamento del Mise, una attività di servizio che cosa è??? E’ compatibile con la destinazione d’uso direzionale? Oppure può andare bene anche il commerciale e l’artigianale? Le norme comunali in materia urbanistico-edilizia nulla prevedono . Preciso inoltre che in molte Scia le aziende indicano come sede legale l’indirizzo del commercialista e precisano che non c’è alcun deposito fisico dei mezzi in quanto vengono parcheggiati lungo le strade pubbliche. Anche su questo punto chiedo un Vs. parere e grazie in anticipo. Saluti

Il DPR 481/01 non indica la necessità (condizione necessaria di esercizio) di una rimessa. L’articolazione commerciale può essere un ufficio e i mezzi possono essere posteggiati in garage o su posteggi pubblici distanti dall’ufficio. Quindi, bisogna vedere caso per caso.

Il comune è il soggetto competente al c.d. governo del territorio e le risoluzioni ministeriali lasciano il tempo che trovano in ambiti come questo. Il ministero dei trasporti poco c’azzecca sulle questioni urbanistico-edilizie. Spetta al comune disciplinare le sub-funzioni (secondo i principi legali).