Noleggio velocipedi senza conducente

Carissimo Simone,

La Guardia di Finanza ha effettuato il sequestro di alcuni velocipedi con contestuale affidamento in gratuita giudiziale custodia in quanto il titolare “non risultava in possesso del titolo autorizzativo” (Intendevano forse SCIA).

Detto verbale è stato trasmesso a questo comune, alla CCIAA e alla Prefettura per “l’ulteriore corso di legge).

Per ulteriore corso di legge s’intende che questo comune deve procedere alla contestazione della violazione per la mancanza del titolo autorizzatorio o cosa?

E quale sanzione occorre applicare?

Con un vecchio quesito da Omniavis, viene posta questa domanda:

Nel caso inceve mancasse la SCIA (quanto meno per l’unità locale, come espressamente richiesto dalla legge), quale sanzione è applicabile?
La risposta è stata:

  1. l’interessato avrebbe dovuto presentare scia (il carattere stagionale o occasionale non rileva)
  2. tuttavia la violazione del dpr 481/2001 non sanzionata.
  3. nè si applica l’art. 84 comma 7.
    Ovviamente CCIAA potrà sanzionare per omessa variazione dell’oggetto sociale.

Posso avere dei chiarimenti su queste affermazioni?

E’ infine puoi dirmi qual è e cos’è “l’ulteriore corso di legge”?

Grazie infinite e salutissimi.

L’autorità competente è la Prefettura. Sicuramente il riferimento è alla SCIA ex DPR 481/2001. Ritengo che il comune non debba fare niente.
Il comma 2 dell’art. 2 del DPR mi sembra esplicito:
Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate
Il comune può dare una mano a fare vigilamza

Egregio Dr. Maccantelli,
Le chiedo scusa se mi permetto di sollecitare una sua risposta al presente quesito con riferimento all’ultima mia richiesta di chiarimenti.
Ma oso avanzare detta richiesta perchè mi è stata sollecitata una risposta relativa ai provvedimenti intrapresi da questo ufficcco di P.L.c, e per non incorrere in eventuali errori avrei bisogno del suo illuminato parere.
La ringrazio in anticipo se vorrà darmi una risposta e intento la saluto cordialmente.

A parere mio, l’art. 84, comma 7 del CdS si applica ai veicoli soggetti a immatricolazione con relativa indicazione della destinazione d’uso. Le biclette, per loro natura, sono sì veicoli ma non hanno targa né registrazione né destinazione d’uso

In base a quale norma la Guardia di Finanza avrebbe disposto il sequestro dei velocipedi in questione? (dovrebbe essere indicato nel verbale che hanno trasmesso al vostro comune).

Nel verbale sono stati richiamati: l’art. 1 d.p.r. 481/2001, l’art. 28 d.p.r. 114/98 (si doveva dire d.lgs, che non esiste più) e l’art. 13 della legge 689/81.
Nello stesso verbale è scritto: si procdeva pertanto a chiedere alla parte idoneo titolo autorizzativo al’esercizio dell’attività rilevata. Allo scopola parte dichiarava “non sono in possesso di alcun titolo abilitativo per la locazione di biciclòette”.
Ora, premesso che per attivare l’attività di n.s.c. occorre presentare una SCIA, volevo appellarmi nuovamente alla sua gentilezza e chiederle solo due cose:
1- Possiamo invitare l’interessato a regolarizzare la sua posizione presentando la SCIA?
2. Se a questo invito non dovesse ottemperare è possibile applicare qualche sanzione?
3- Se dovesse fare richiesta di dissequestro (a noi o alla G.di F.?) come dovremmo comportarci o meglio, quale procedura dobbiamo seguire?
Le mando mille ringraziamenti e la saluto cordialmente.

Per quello che è possibile capire, mi pare un po’ un pastrocchio di norme…

  1. L’art. 1 del DPR 481/2001 richiama la necessità di SCIA per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente (e ci sta). Come è già stato più volte evidenziato, però, per la violazione di questa norma il DPR non ha previsto sanzioni, né sembrano applicabili - nel caso specifico che riguarda il noleggio di velocipedi – le sanzioni previste dall’art. 84 del Codice della Strada.
  2. L’art. 28 del D.L.vo 114/98 richiama il commercio su aree pubbliche e – a meno che non siano state accertate anche altre attività oltre al noleggio di velocipedi – nel caso in questione la cosa appare ben poco comprensibile.
  3. L’art. 13 della legge 689/81 richiama la possibilità di procedere al sequestro di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e la cosa avrebbe un senso se fosse stato accertato e contestato il commercio abusivo su aree pubbliche, violazione per la quale è effettivamente prevista la confisca delle attrezzature e delle merci. Ma nel caso in questione???

A questo punto diventa determinante che il vostro Comune riceva anche copia del verbale della violazione che sarebbe stata contestata dalla Guardia di Finanza. Lo dico poiché nel caso in cui fosse stato contestato il commercio abusivo su aree pubblico (corretta o meno che fosse la qualificazione dell’illecito), il Comune sarebbe l’autorità competente ad incamerare un eventuale pagamento del trasgressore oppure a decidere in merito all’ordinanza-ingiunzione o all’archiviazione del verbale, nonché a procedere alla confisca dei velocipedi sequestrati o alla restituzione all’avente diritto.

Per tutto il resto (eventuali inviti o diffide di regolarizzazione rivolti all’interessato) vista la situazione confusa io non farei proprio nulla.

Ovviamente questo è solo il mio parere personale.

Geazie mille dottore, a desso ho leidee più chiare.
Un’ultima cosa e poi non la disturbo più:
Alla fine della lettera con la quale è stato spedito a noi e alla prefettura il verbale di sequestro è scritto:


Dovrebbe essere questa la copia del verbale della violazione che sarebbe stata contestata dalla Guardia di Finanza come lei dice nella sua risposta?
E col fatto dell’eventuale dissequestro come funziona la procedura

Scusami se te lo faccio osservare, ma queste sono proprio le basi della procedura sanzionatoria amministrativa… :roll_eyes: :roll_eyes: :roll_eyes:

Come dispone l’art. 17 della legge 689/81, l’organo accertatore DEVE deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’autorità competente in quella materia. Questo vuol dire che DEVE trasmettere quanto meno la copia del verbale con cui ha contestato la violazione.

Se l’autorità competente a ricevere il rapporto dovesse essere il Comune (come abbiamo solo ipotizzato nel caso in questione), il Comune deve ricevere tutto: verbale di contestazione della violazione, verbale di sequestro e – se la questione è un po’ complessa – anche una sorta di rapporto dettagliato che illustri la vicenda e le argomentazioni dell’organo accertatore.

Sulla base di ciò, valutati anche eventuali scritti difensivi delle parti interessate o sentite le stesse se ne hanno fatto richiesta, il soggetto che rappresenta il Comune (il “chi è” dipende dall’organizzazione interna) valuterà ai sensi dell’art. 18 se ritenere fondato l’accertamento (procedendo quindi con la confisca delle merci sequestrate e con l’emissione di ordinanza-ingiunzione se nel frattempo non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta) oppure se emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’organo che ha effettuato l’accertamento.

Adesso però non chiedere un facsimile di tutto, non è possibile che non ci sia nessuno nel vostro Comune in grado di redigere gli atti di competenza.