Noleggio velocipedi senza scia

Carissimo Dr. M. Maccantelli,
Giorni fa ho inviato il seguente quesito quale ulteriore e definitiva richiesta di chiarimenti ad quesito posto tempo fa concernente l’attività di noleggio s.c. di biciclette sequestrate dalla Guardia di Finanza…
Purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta perché penso abbia fatto un po’ di casino nella fase di invio.
Le ultime domande erano queste:
La Guardia di Finanza, con separato verbale ha contestato la mancanza di scia e ce l’ha trasmesso a noi e alla Prefettura per “l’ulteriore corso di legge”.
Ora, premesso che da parte nostra non è possibile redigere il verbale di contestazione per il pagamento della sanzione per mancanza di scia in quanto, sia il dpr 481/2001 che l’art. 84 c.d.s. non prevedono alcuna sanzione per il caso in parola trattandosi di velocipedi, vorrei chiederle:
-quali sono gli adempimenti da parte di questo Comune?
Non essendo possibile sanzionare la mancanza di scia che tipo di provvedimento alternativo dobbiamo adottare?
Il trasgressore resterebbe quindi impunito?
-Per quanto riguarda i velocipedi è possibile procedere alla loro confisca e alienazione?

  • E per l’eventuale alienazione che tipo di provvedimento/atto dobbiamo adottare?
    Potrei avere qualche fac simile di atto da adottare per la loro (non so se distruzione o alienazione?)
    Grazie infinite e cordiali saluti.

Come detto nell’altro post, la PA competente è la Prefettura. Il comune può fare ben poco. Sarebbe la Prefettura a sanzionare e, se del caso, a confiscare. Non comprendo se è stato redatto un vero e proprio verbale di contestazione ai sensi della 689/81 oppure no. In ogni caso seri curioso di vedere quali norme sanzionatorie sono state indicate dato che non esistono. Esiste un verbale di sequestro?

Io indicherei alla Prefettura che l’art. 2 del DPR 481/2001 la indica come autorità competente (amministrazione attiva) per eventuali provvedimenti inibitori.

Qua gli altri post: Noleggio velocipedi senza conducente - n°5 da MarcoC90

Egregio dottore,
grazie prima di tutto per la risposta tempestiva.
Come già detto con la precedente corrispondenza, esiste si un verbale di sequestro dei velocipedi redatto sulla base degli artt. 1-dpr 481/2001 - 28 dpr. 114/98 (indicato forse per errore perchè non veniva esercitato alcun commercio e in quanto non più in vigore nella nostra regione) e 13 della legge 689/81.
A questo fa seguito il “verbale di contestazione di infrazione alle norme in materia di commercio su aree pubbliche” ( ma che ciazzecca visto che nella descrizione della vilazione commessa è scritto: con il presente atto si contesta al trasgressore la violazione di cui all’art. 1 dpr 481/2001, per aver esercitato l’attività di n.s.c. in mancanza di (autorizzazione la chiamano anzichè SCIA).
Più sotto è scritto “alla luce di quanto precede, per l’ulteriore corso di legge, si devolve la presente contestazione al comune di…per gli adempimenti sanzionatori di competenza”.
Le confesso caro dottore che questa faccenda mi ha confuso non poco le idee e per questo le sto chiedendo di darmi una mano per risolvere questo quiz.
Torno a ringraziarla nuovamente per l’aiuto che mi sta dando col quale spero di riuscire a risolvere questa faccenda. Distinti saluti.

Scusate se mi intrometto, ma vorrei ribadire quanto avevo già osservato nell’altro post precedente ed analogo. Forse non ero stato compreso e allora cercherò di essere più esplicito…

Per quanto è dato capire, l’unica soluzione corretta sarebbe la seguente:

Se la GdF ha contestato una violazione in materia di commercio su aree pubbliche (lo fa capire la citazione dell’art. 28 del D.L.vo 114/98), allora l’autorità competente è il Comune.
E allora il Comune deve contattare l’organo accertatore (GdF) e spiegare chiaramente che non si comprendono le ragioni giuridiche della contestazione in quanto:

  1. Il DPR 481/2001 non prevede alcuna sanzione, né pecuniaria né accessoria (sequestro);
  2. Il noleggio senza conducente di velocipedi NON E’ un’attività di commercio su aree pubbliche per la quale è applicabile l’art. 28 del D.L.vo 114/98 e quindi non sarebbe giustificato un sequestro ai fini della confisca eseguito sulla base di tale norma;
  3. Per i suddetti motivi, il Comune (quale autorità competente a decidere sul verbale) intende procedere con ordinanza di archiviazione del verbale in quanto infondato per errata qualificazione dell’illecito e disporre contestualmente (nella medesima ordinanza di archiviazione) il dissequestro dei beni sequestrati, incaricando l’organo accertatore di procedere alla restituzione degli stessi agli aventi diritto;
  4. Se l’organo accertatore non fornirà controdeduzioni convincenti sul piano giuridico, il Comune procederà come indicato al punto 3.