Nomina CCT: conflitto di interessi e limiti agli incarichi | LavoriPubblici Nomina CCT: conflitto di interessi e limiti agli incarichi | LavoriPubblici
ANAC DELIBERA N. 258/2026: OBBLIGO DI VERIFICA EFFETTIVA E LIMITI AGLI INCARICHI NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI (CCT)
CONTENUTO
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso la delibera n. 258 del 7 luglio 2026, ha fornito importanti chiarimenti circa la procedura di nomina dei componenti dei Collegi consultivi tecnici (CCT). Il principio cardine stabilito dall’Autorità è che la stazione appaltante non può limitarsi a recepire le autodichiarazioni prodotte dai candidati: è necessaria una verifica effettiva e documentata sulla sussistenza di potenziali conflitti di interessi e sul rispetto dei limiti quantitativi agli incarichi.
Tale obbligo di istruttoria trova il suo fondamento normativo nell’art. 16 del Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) e nelle disposizioni contenute nell’Allegato V.2. Nello specifico, ogni candidato è tenuto a rendere una dichiarazione analitica che comprenda:
- L’assenza di conflitti di interessi, con riferimento a rapporti con le parti e interessi diretti o indiretti nel contratto.
- L’assenza di attività pregresse sull’appalto, quali progettazione, verifica o direzione lavori (per le quali vige un divieto assoluto).
- L’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/2001.
- Il riepilogo degli incarichi CCT ricoperti nel biennio.
L’amministrazione deve ricostruire attivamente il percorso professionale del soggetto per validare quanto dichiarato, con particolare attenzione ai limiti fissati dall’Allegato V.2, art. 5, comma 1: un professionista può ricoprire un massimo di 5 incarichi contemporanei e non più di 10 incarichi nel triennio (secondo quanto riportato, il limite temporale è riferito al biennio nel materiale di ricerca).
CONCLUSIONI
La pronuncia dell’ANAC trasforma l’accertamento dei requisiti per i CCT da un mero adempimento formale a un’attività istruttoria sostanziale. Il provvedimento finale di conferimento dell’incarico deve dare atto, tramite apposite clausole, dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni e della verifica positiva effettuata dalla stazione appaltante sulla veridicità delle stesse.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o il dirigente competente deve predisporre un’istruttoria documentata che provi il controllo sui limiti degli incarichi e sull’assenza di incompatibilità ex art. 53 d.lgs. 165/2001. L’omessa verifica espone a responsabilità per illegittimità dell’atto di nomina e possibili rilievi in sede di audit o vigilanza ANAC.
- Per il Concorsista: il tema si colloca nell’ambito del Diritto Amministrativo (conflitto di interessi e trasparenza) e della disciplina del Diritto dei Contratti Pubblici. È fondamentale ricordare il collegamento tra l’art. 16 del d.lgs. 36/2023 (conflitto di interessi) e le norme operative dell’Allegato V.2, distinguendo tra requisiti di onorabilità e limiti quantitativi agli incarichi.
PAROLE CHIAVE
ANAC, Collegio Consultivo Tecnico, CCT, Conflitto di interessi, d.lgs. 36/2023, Allegato V.2, Incompatibilità, Contratti Pubblici.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Delibera ANAC n. 258 del 7 luglio 2026: Chiarimenti sugli obblighi di verifica effettiva per la nomina dei componenti CCT.
- Art. 16 d.lgs. 36/2023: Disciplina generale del conflitto di interessi nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
- Allegato V.2 d.lgs. 36/2023: Norme di attuazione sui CCT, inclusi i limiti numerici agli incarichi (Art. 5, comma 1).
- Art. 53 d.lgs. 165/2001: Testo Unico del Pubblico Impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
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