Successivamente alla nomina della commissione di gara, la S.A. viene a conoscenza, tramite il certificato dei carichi pendenti, che il Presidente della Commissione stessa ? stato rinviato a giudizio per il reato di turbativa d’asta. In sede di accettazione dell’incarico lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione ostativa ad essere nominato commissario di gara. L’art. 35 bis TUPI parla di condanna anche non definitiva per i reati di cui al TITOLO II CAPO I c.p. tra i quali non vi rientra la turbativa d’asta.
E’ tuttavia possibile procedere con la revoca in autotutela della nomina del commissario rinviato a giudizio? E se si, quali sono i riferimenti normativi per poter motivare e giustificare detta revoca? Grazie
Buongiorno, premesso che secondo il principio giuridico del diritto penale, c.d presunzione d’innocenza, un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva, rimane il fatto che la tipologia di reato presunto rende incompatibile la nomina. Il Presidente di Commissione risponderà ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 in quanto in fase di auto dichiarazione ha omesso la presenza della situazione sopra citata.
In merito alla revoca in autotutela, occorre distinguere i seguenti scenari:
A) Commissione insediata ma in assenza di valutazioni tecniche sulla gara, si può procedere alla revoca in autotutela della determina di nomina della commissione ai sensi dell’art.21 nonies della l.241/90 e con nuova determina si provvede alla sostituzione del componente incompatibile.
B) Commissione in presenza di valutazioni tecniche sulla gara, in questo caso si aprono diversi scenari, potrebbe essere inficiata tutta la gara, potrebbe rendersi necessaria la sostituzione dell’intera commissione. Per questo scenario ti invito a leggere la sentenza allegata.4830-18.pdf (214,5 KB)
Vincenzo