Buongiorno a tutti,
Stamane mi sono svegliato con un bel dilemma. Quando avviene precisamente la nomina del RUP rispetto alla Decisione di contrarre?
La relazione del Consiglio di Stato allegato al Nuovo Codice sostiene che nomina del RUP (che avviene all’avvio della procedura) e decisione di contrarre avvengono in due momenti diversi (prima l’una, poi l’altra) mentre lo stesso Codice, nel suo allegato I.2 sostiene che è con la decisione di contrarre che il titolare del potere di spesa nomini il RUP (quindi contemporaneamente in pratica).
Quale delle due è la modalità più corretta?
Aggiungo un ulteriore quesito. Chi decide la modalità di gara? Ad esempio se procedura negoziata, dialogo competitivo etc? Il RUP o il dirigente/responsabile titolare del potere di spesa?
Buon pomeriggio @Vincent, prima di rispondere al quesito, occorre precisare che la nomina del RUP può essere “tacita” ovvero se non viene espressamente nominato un RUP, lo stesso sarà automaticamente il Dirigente/Responsabile dell’U.O.
Tralasciando la relazione, la nomina espressa del Rup, avviene contestualmente con la decisione a contrarre, anche se ci sono amministrazioni, che lo nominano successivamente con atto separato.
Su chi decide la procedura, il primo vincolo è dato dal valore stimato e poi dal tipo di appalto, ricordo che le procedure non ordinarie, sono vincolate all’esistenza di determinate caratteristiche( dialogo compet, etc…). Nel dettaglio, la scelta non ricade su un’unica persona ma è il frutto di una decisione collettiva che “parte” dall’ufficio gare ove esiste o dalla singola U.O. a cui seguono o potrebbero seguire, tavoli tecnici.
Vincenzo
Chiarissimo, grazie mille.