Nomina in commissione consiliare é incarico?

Buongiorno. Un dipendente di una università é stata nominata dal consiglio comunale membro della commissione pari opportunità per la cui partecipazione è previsto un gettone di presenza. É necessario richiedere l’autorizzazione all’ente di appartenenza? L’elezione a membro della commissione pari opportunità, si configura come incarico normato dall’art 53 d.lgs 165/2001? Grazie

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La questione riguarda la compatibilità degli incarichi pubblici con l’attività lavorativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, in particolare nel contesto dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il conferimento di incarichi a dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

L’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce delle regole specifiche per il conferimento di incarichi esterni ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire conflitti di interesse e garantire la piena dedizione al servizio pubblico. Questo articolo prevede che il dipendente pubblico debba ottenere un’autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza prima di accettare incarichi esterni, sia retribuiti che non.

Norme Relative alla Teoria

  • Articolo 53 del D.Lgs. 165/2001: Stabilisce i criteri e le condizioni per il conferimento di incarichi esterni ai dipendenti pubblici.
  • Articolo 1, comma 127, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione): Introduce ulteriori disposizioni in materia di incarichi esterni, inclusa la necessità di trasparenza e di pubblicazione degli incarichi conferiti.

Esempi Concreti

Se un dipendente di un’università viene nominato membro di una commissione pari opportunità di un comune e per tale partecipazione è previsto un gettone di presenza, si configura un incarico esterno che potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Pertanto, sarebbe necessario richiedere l’autorizzazione all’ente di appartenenza prima di accettare formalmente l’incarico.

Conclusione Sintetica

L’elezione a membro della commissione pari opportunità, con previsione di un gettone di presenza, si configura come un incarico esterno che richiede l’autorizzazione dell’ente di appartenenza del dipendente pubblico, in conformità con l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. È importante che il dipendente segua le procedure interne dell’ente per ottenere tale autorizzazione, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse.

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Bibliografia

La questione che poni è molto comune nel pubblico impiego e riguarda il delicato equilibrio tra il dovere di esclusività del dipendente pubblico e la partecipazione alla vita istituzionale e sociale.

Ecco l’analisi basata sulla normativa vigente:

1. La risposta in breve

Sì, è necessaria l’autorizzazione dell’Università. Poiché la partecipazione alla Commissione Pari Opportunità (CPO) prevede la corresponsione di un gettone di presenza, l’attività si configura come un incarico retribuito. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono accettare incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

2. Inquadramento nell’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001

L’elezione o la nomina a membro della Commissione Pari Opportunità rientra pienamente nella disciplina dell’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), che regolamenta le incompatibilità, i cumuli di impieghi e gli incarichi extra-istituzionali.

Ecco i punti chiave:

  • Il principio di esclusività: Il dipendente pubblico deve riservare le proprie energie lavorative all’ente di appartenenza. Ogni deroga (incarico esterno) deve essere verificata per evitare conflitti di interesse o pregiudizi al rendimento lavorativo.
  • La natura dell’incarico: Anche se si tratta di una nomina di natura istituzionale/civica da parte di un Consiglio Comunale, la presenza di un compenso (sotto forma di gettone) fa decadere la possibilità di considerarlo un incarico “gratuito” (per i quali, in alcuni casi, basterebbe una semplice comunicazione).
  • Verifica della compatibilità: L’Università dovrà verificare che le sedute della Commissione non si sovrappongano all’orario di lavoro e che l’impegno non sia tale da compromettere il corretto svolgimento delle mansioni ordinarie.

3. Eccezioni e precisazioni

Esistono alcune situazioni che potrebbero variare leggermente l’iter, ma non la sostanza della necessità di autorizzazione:

  • Regolamento di Ateneo: Ogni Università ha un proprio “Regolamento per gli incarichi extra-istituzionali”. È fondamentale consultarlo, poiché potrebbe prevedere procedure semplificate o una modulistica specifica per incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni.
  • Cariche elettive vs Nomine: Se si trattasse di una carica politica elettiva (es. Consigliere Comunale), la disciplina sarebbe quella del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che prevede permessi specifici. Tuttavia, la Commissione Pari Opportunità è solitamente un organismo consultivo/tecnico-politico di nomina consiliare, quindi segue la regola generale degli incarichi dell’Art. 53.

4. Cosa deve fare il dipendente?

  1. Presentare istanza formale: Prima di accettare formalmente l’incarico o di iniziare l’attività, il dipendente deve inviare una richiesta di autorizzazione all’Ufficio Personale/Risorse Umane dell’Università.
  2. Attendere il provvedimento: L’amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di silenzio (oltre i 30 giorni), per gli incarichi da conferire da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, il silenzio è generalmente interpretato come assenso (art. 53, comma 10).
  3. Comunicazione del compenso: Una volta autorizzato e svolto l’incarico, l’ente che eroga il gettone (il Comune) dovrà comunicare all’Università le somme effettivamente corrisposte per l’anagrafe delle prestazioni.

Nota Bene: Svolgere l’incarico senza autorizzazione può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, l’obbligo di versare il compenso percepito nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza.