Nomina revisori enti locali

art. 234 tuel
I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

Ma la nomina dei revisori non avviene per estrazione a sorte tramite la prefettura su apposito elenco provinciale?

Ciao Andrea,
la tua osservazione è corretta, perché si fa riferimento all’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, e al comma 25-bis (aggiunto dall’articolo 57-ter del D.L. n. 124/2019 convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157) .Tale comma prevede che, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta del componente con funzioni di presidente spetti al consiglio dell’ente.
In rete trovi materiale su questo punto, giusto per riferimento ti segnalo questo articolo: Nuove regole per la nomina dei revisori dei conti: già in vigore, ma solo a metà - Publika - Servizi e formazione per gli enti locali.
Saluti
Fiorenza