Non è possibile frazionare l’importo dei lavori al solo fine di qualificarsi ai sensi dell’art. 28 allegato II.12 del Codice - Giurisprudenzappalti https://search.app/niuS5E3FGAQgAsdi6
La Frazionabilità del Requisito Qualificante nel Subappalto: Un’Analisi Normativa e Giurisprudenziale
CONTENUTO
La questione della frazionabilità del requisito qualificante in caso di subappalto è un tema di rilevante importanza per i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti pubblici. La normativa italiana, in particolare il Codice dei Contratti Pubblici, ha introdotto delle disposizioni che meritano un’attenta analisi.
1. Normativa Italiana e Comunitaria
L’articolo 105, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e l’articolo 61 del d.P.R. n. 207/2010 non pongono esplicite limitazioni alla frazionabilità del requisito qualificante tra subappaltatori. In particolare, il Consiglio di Stato, nella sua Terza Sezione, ha espresso disaccordo con l’interpretazione del TAR Puglia, affermando che la normativa nazionale non vieta il subappalto qualificante frazionato. Questo aspetto è cruciale per le imprese che intendono partecipare a gare pubbliche, poiché offre maggiore flessibilità nella gestione dei requisiti di qualificazione.
2. Nuovo Codice e Qualificazione Obbligatoria
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, l’Allegato II.12 ha modificato il panorama della qualificazione. Non distingue più tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, stabilendo che tutte le categorie di opere scorporabili devono essere considerate a qualificazione obbligatoria. L’articolo 30 dell’allegato specifica che il concorrente può partecipare alla gara se in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla sola categoria prevalente, ma deve essere qualificato per tutte le categorie di opere interessate. Tuttavia, è consentito subappaltare le lavorazioni per le quali l’impresa non è qualificata, a condizione che l’impresa principale possieda la qualificazione necessaria.
CONCLUSIONI
In sintesi, la normativa attuale non consente di frazionare l’importo dei lavori al solo fine di qualificarsi, poiché l’aggiudicatario deve possedere la qualificazione per tutte le categorie di opere interessate. Tuttavia, è possibile subappaltare le lavorazioni per le quali l’impresa non è qualificata, a patto che l’impresa principale sia in possesso della qualificazione necessaria.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere la frazionabilità del requisito qualificante è fondamentale per la gestione delle gare d’appalto. La possibilità di subappaltare determinate lavorazioni offre opportunità strategiche, ma richiede una pianificazione attenta per garantire il rispetto delle normative vigenti. È essenziale rimanere aggiornati sulle interpretazioni giurisprudenziali e sulle modifiche normative per evitare problematiche durante le procedure di gara.
PAROLE CHIAVE
Frazionabilità, requisito qualificante, subappalto, Codice dei Contratti Pubblici, qualificazione obbligatoria, Consiglio di Stato, TAR Puglia.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. n. 50/2016, Art. 105
- D.P.R. n. 207/2010, Art. 61
- Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Allegato II.12
- Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Art. 30
Questa analisi offre un quadro chiaro e dettagliato sulla frazionabilità del requisito qualificante nel contesto del subappalto, fornendo strumenti utili per una corretta interpretazione e applicazione delle norme da parte dei professionisti del settore pubblico.
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