Salve I.A., la garanzia definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui al predetto art. 53 del Dlgs 36/2023 potrà essere non richiesta nel caso in cui, alla verifica dei requisiti e dell’offerta economica, risultassero congrue le condizioni di solidità e affidabilità e fosse stato praticato un miglioramento delle condizioni economiche almeno pari o superiore all’importo della garanzia definitiva. Come devo interpretare la non applicabilità della garanzia dove risultassero congrue le condizioni di solidità e affidabilità e fosse stato praticato un miglioramento delle condizioni economiche almeno pari o superiore all’importo della garanzia definitiva?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per comprendere la non applicabilità della garanzia definitiva nel contesto del Dlgs 36/2023, è importante partire dalla teoria generale del diritto degli appalti pubblici. La garanzia definitiva è una sicurezza che l’aggiudicatario di un appalto è tenuto a fornire per garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Questa prassi è comune in molti sistemi giuridici e serve a proteggere la stazione appaltante da eventuali inadempienze.
Norme Relative alla Teoria
Il Dlgs 36/2023, noto come il nuovo Codice degli Appalti, all’art. 53, disciplina la garanzia definitiva, stabilendo che questa sia pari al 5% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA. Questa disposizione mira a fornire una tutela economica all’amministrazione appaltante.
Interpretazione della Non Applicabilità
La non applicabilità della garanzia definitiva, come da tua domanda, si verifica in circostanze specifiche. Se, durante la verifica dei requisiti e dell’offerta economica, l’aggiudicatario dimostra di avere solide condizioni di solidità e affidabilità finanziaria e, inoltre, ha offerto un miglioramento delle condizioni economiche pari o superiore all’importo della garanzia definitiva, allora la stazione appaltante può decidere di non richiedere tale garanzia.
Esempio Concreto
Immaginiamo un’impresa che si aggiudica un appalto del valore di 1.000.000€ al netto dell’IVA. La garanzia definitiva sarebbe normalmente di 50.000€ (5% di 1.000.000€). Tuttavia, se l’impresa dimostra di avere una solida posizione finanziaria e, durante la gara, ha offerto un miglioramento delle condizioni economiche del contratto per un valore di 50.000€ o superiore, l’amministrazione può decidere di non richiedere la garanzia definitiva.
Conclusione
In sintesi, la non applicabilità della garanzia definitiva si basa sulla valutazione della solidità finanziaria dell’aggiudicatario e sul miglioramento offerto delle condizioni economiche. Questa disposizione offre flessibilità e può incentivare le imprese a migliorare le loro offerte, beneficiando sia l’amministrazione che l’aggiudicatario.
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Bibliografia
- Dlgs 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti): Testo del Dlgs 36/2023
- Articolo 53 del Dlgs 36/2023 sulla garanzia definitiva.