@Markehenn ho letto che hai postato il testo della circolare al dott Olivieri. Lui è concorde con il fatto che possa avere effetto e quindi che l art 1-bis si applichi solo ai nuovi concorsi?
Molti hanno il problema di star aspettare la graduatoria, a conclusione di un concorso cominciato addirittura nel 2022.
Il dott mi sembra orientato comunque a far valere la normativa anche solo per le graduatorie approvate dopo l entrata in vigore della riforma.
già precedentemente io avevo chiesto a Luigi Oliveri che si era espresso per la irretroattività:
Un interessante scambio di battute che ho avuto sul mio Messenger di Facebook con Luigi Oliveri, noto eperto di Enti Locali:
IO:
Dottore scusi se la disturbo ancora e sempre riguardo alla norma taglia-idonei…vedo che sui social molti si domandano se potrà essere in qualche modo “retroattiva” nel senso che all’entrata in vigore della legge saranno i concorsi già banditi ad essere interessati al calcolo del 20% nella loro fase finale di determinazione appunto degli idonei da graduatoria definitiva oppure, fatto salvo in ogni caso il principio del tempus regit actum, ad essere interessati al calcolo dei “nuovi” idonei saranno solo i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della legge stessa?Cosa ne pensa Lei?
OLIVERI:
per me vale sempre il principio tempus regit actum
Naturalmente mi aspettavo questa risposta ma rappresenta comunque una conferma da una voce autorevole su un aspetto comunque transitorio perchè da dopo l’entrata in vigore la norma ci potrà riguardare tutti ugualmente, con i nuovi concorsi
@Antonio1
avendo io rapporti online con Markehenn ti giro la risposta di Oliveri su asmel.eu
Tutti i commenti sono in calce a:
@benedetto_f12 ciao, ho letto la risposta di Olivieri e sinceramente non mi ha fatto intendere che lui sia comunque convinto della cosa: vorrebbe, credo, una normazione vera e propria attraverso un atto avente valore di legge e non una mera circolare.
Rifacendomi a quanto trovato in rete, ci sono sentenze della Corte che certificano il principio del regis in particolare per le procedure concorsuali: l atto di approvazione di una graduatoria non deve essere visto sconnesso da concatenamento di atti che compongono il procedimento amm del concorso, che nasce con il bando e si cristallizza alle norme in vigore a quel tempo.
Pertanto per i concorsi in essere dovrebbe essere più che scontata la non applicazione della nuova norma. Almeno per quanto ho compreso personalmente.
@Antonio1 sì, anche io ho inteso quanto dici e a parte la pronuncia di Cassazione civile da me sopra già citata (VII sez.,4441/2022), nello screenshot che segue, tratto sempre dai commenti all’articolo di asmel.eu di cui parliamo, voglio evidenziare altra giurisprudenza costante del Consiglio di Stato e il fatto che l’autore del commento, sulla base di questa, si chiede se si possa disapplicare la legge di conversione sul punto…
@benedetto_f12 esattamente. Questi sono gli stessi riferimenti che ho trovato. Avevo letto anche la risposta del dott Oli, non proprio affermativa
Ricevuta dall’Ufficio del Personale del mio ente (un grosso comune lombardo…).
È la risposta dell’ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio ad una nota della Conferenza delle Regioni sul tema proprio della retroattività.
Mi pare molto chiara la posizione ove si dichiara la totale esclusione per i bandi emessi in precedenza all’entrata in vigore della nuova norma, il 22 giugno.
La frase finale è chiarissima direi.
Attendiamo comunque la circolare ufficiale, ma con questa nota rimangono pochi dubbi sul tenore della prossima circolare.
@Claudio71 grazie per il prezioso assist, sicuramente aiuta molto a far capire meglio la chiave interpretativa. Per completezza potresti anche linkare la nota della Conferenza? Grazie ancora, gentilissimo
È quello che ci stavamo chiedendo un po’ tutti. Io, ad esempio, idoneo non vincitore in un concorso comunale concluso il 7 giugno 2023 ma con bando pubblicato a novembre 2020 e graduatoria non ancora approvata, avrei dovuto essere escluso perché non rientravo nella tagliola del 20% per un posto? Roba da matti. Spero che questa sia la interpretazione corretta da parte degli organi competenti.
Se può essere utile il dato empirico: dalla consultazione del sito ripam emerge che stanno scorrendo molte graduatorie compresa una, non recente, per dirigenti della PCM.
articolo di sintesi delle ultime novità
https://www.neopa.it/news/personale/2023-06/limite-alluso-delle-graduatorie-non-retroattivo
NEL CORSO DEL WEBINAR HANNO FATTO NOTARE CHE LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO/DOSSIER AL SENATO DEPONE A FAVORE DELLA INTERPRETAZIONE PIU’ RESTRITTIVA DELLA TAGLIA - IDONEI OVVERO 1 IDONEO OGNI 5 VINCITORI…
Art.12 Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale anteposte al Codice Civile-Interpretazione della legge):
nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione letterale), e dalla intenzione del legislatore (interpretazione logica).
In relazione all’art.1bis della legge 74/2023 sembra potersi dire che sono emerse due differenti interpretazioni: letterale quella che vuole il numero degli idonei riferito ai posti dopo l’ultimo vincitore nella graduatoria finale; logica quella in particolare derivante dal Dossier Senato* sui lavori preparatori della legge, che vuole invece il numero degli idonei riferito ai posti banditi del concorso.
Naturalmente l’adozione dell’una o dell’altra interpretazione porta con sè conseguenze anche notevolmente diverse per chi aspiri a vedersi chiamato…
*anzi la distinzione è ancora piu’ sottile: I dossier dei servizi studi del Senato e della Camera sulla conversione del DL 44/2023 contengono l’interpretazione logica mentre la nota di lettura del servizio bilancio del Senato quella letterale…
Concorsi intervento preoccupante Italia Oggi 30.06.2023 (nota dell’Associazione Piccoli Comuni d’Italia)