Norma TAGLIA IDONEI introdotta con LEGGE 21.06.2023 N.74 e modificata con LEGGE 10.08.2023 N. 112 di conversione del D.L. 75/2023 (APPROVAZIONE DEL 03.08.2023) IN VIGORE DAL 17.08.2023

EMENDAMENTO TAGLIA IDONEI DL 44-2023


http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.1114&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:1114:null:null:com:0111:referente&dataSeduta=null&idPropostaEmendativa=1.09.&position=20230601

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ddl rafforzamento pa leg.19.pdl.camera.1114_A.19PDL0038730.pdf (1,1 MB)


Nel corso della discussione: odg 99 Carmina e 101 Penza su idonei e orale facoltativo
ma vera e propria trattazione sui temi c’è stata in aula da parte del collega di partito Amato:
“Non è chiaro come le predette nuove disposizioni, segnatamente quelle inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico…, possano ritenersi in linea con l’obiettivo del rafforzamento, nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento dell’amministrazione pubblica e ad esso funzionali, in quanto … non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico”

Dal Calendario Lavori del Senato:
2023-06-07_090806

VOTO FINALE SUL PROVVEDIMENTO (CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 44/2023): 179 SI 126 NO - LA CAMERA APPROVA

Siccome specie sui social si sente invocare l’incostituzionalità della norma sugli idonei (e non solo di quella…) mi sento di dire che ipotizzare l’incostituzionalità della nuova norma che stabilisce che il titolo di idonei nei concorsi spetti solo al primo 20% di coloro che occupano i posti dopo l’ultimo vincitore di un concorso impone alcune riflessioni.
Anzitutto è ancora vigente la lettera c ) del comma 1 articolo 17 della legge 124/2015 che recita:
“I decreti legislativi per il riordino della disciplina in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all’articolo 16:
…
c)… definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero
dei posti banditi, per gli idonei non vincitori”
In attuazione di ciò, la versione originaria del decreto legislativo (attuativo) 75/2017 disponeva, all’art 6 comma 1:
“All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e -bis ) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (ordinamento scolastico ,nda)”
Attenzione la suddetta norma non è stata mai tacciata di incostituzionalità! Il collante politico veniva da Governi in questo caso di centro-sinistra (prima Renzi, cui risale la riforma Madia 2015, poi Gentiloni per la sua attuazione del 2017) mentre sempre e solo una valutazione politica ha portato con la legge 30/12/2018 n.145 ad abrogarla (sotto il Governo giallo-verde del Conte I).
Quindi, in sintesi, provvedimenti analoghi o comunque molto simili possono uscire da Governi di colore diverso senza che venga in questione il profilo di legittimitĂ  costituzionale

il disegno di legge al Senato (S747) prosegue il 15 in Commissione per approdare in aula il 19

Domanda: io nel comune dove lavoro ho appena ricevuto ok da candidato idoneo di un ns precedente concorso per assumerlo a tempo indet a partire da luglio 2023, attingendo appunto da quella graduatoria.
Posso proseguire tranquillamente?

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Diciamo che la norma deve ancora entrare in vigore (conversione in legge entro il 21 prossimo poi promulgazione poi pubblicazione in G.U. e 15 gg di vacatio legis prima dell’entrata in vigore) e in ogni caso non dispone esplicitamente nel senso della retroattività, condizione solo appunto che la renderebbe retroattiva (giurisprudenza costante tra cui da ultimo Cassazione, VII sez., n. 4441/2022)

esito votazione sulla fiducia al Senato (atto S747) del 20/06/2023:

d.l. 44 2023 conv in l. 20 6 23


TESTO APPROVATO (invariato tra le due Camere il ddl di conversione in legge):
sinottico dl 44 2023 modificato alla camera-identico senato s747.pdf (2,2 MB)
Il testo del decreto pa ricostruito con le modifiche parlamentari-dl_pa.pdf (992,4 KB)
gazzetta ufficiale del 21.06.2023
20230621_143_SO_023.pdf (5,1 MB)

OLIVERI-Tetto agli idonei calcolato sul totale in graduatoria LaPostadelSindaco22062023.page63.pdf (125,5 KB)

Sembra strano però che non vi sia stato un minimo di istruttoria parlamentare, quantomeno in commissione, su questa norma.

c’è stata…non so se approfondita per i gusti dei piu’…

Speravo anch’io di trovare qualcosa, ma, purtroppo, a parte la mera parafrasi della norma, niente di utile. Non resta che attendere i primi commenti di esperti. Magari Anci ed Ifel avranno modo di approfondire con qualche pubblicazione.

In merito alla norma sugli idonei, una nota cisl ha specificato quanto segue:

“Come anticipato, in accoglimento delle nostre pressanti istanze, in un apposito parere dell’Ufficio legislativo della PA (che però andrà ricondotto all’interno di una apposita circolare del Ministero della PA) è stato previsto che la norma introdotta non sarà applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure particolari come quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell’istituto superiore della sanità e il personale in regime pubblicistico e che, inoltre, gli effetti della norma troveranno efficacia per le funzioni centrali e locali solo rispetto alle graduatorie dei concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 44/2023. E altresì specificato nel parere che le aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale e il personale della ricerca dell’istituto superiore della sanità rimarranno comunque esclusi da tale applicazione anche successivamente alla conversione in legge del DL 44/2023.
Il parere, affinché produca gli effetti auspicati, dovrà essere ricondotto in apposita circolare applicativa del Ministero della salute sulla quale vi daremo tempestiva informazione,non appena verra adottata”

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@Markehenn è possibile avere un link o un riferimento della nota CISL di cui parli? Grazie

Ecco:

http://www.fpcislsalerno.it/concorsi-pubblici-conversione-in-legge-dl-44-2023-decreto-pa/

@Markehenn Grazie mille gentilissimo!

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