Siccome specie sui social si sente invocare l’incostituzionalità della norma sugli idonei (e non solo di quella…) mi sento di dire che ipotizzare l’incostituzionalità della nuova norma che stabilisce che il titolo di idonei nei concorsi spetti solo al primo 20% di coloro che occupano i posti dopo l’ultimo vincitore di un concorso impone alcune riflessioni.
Anzitutto è ancora vigente la lettera c ) del comma 1 articolo 17 della legge 124/2015 che recita:
“I decreti legislativi per il riordino della disciplina in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all’articolo 16:
…
c)… definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero
dei posti banditi, per gli idonei non vincitori”
In attuazione di ciò, la versione originaria del decreto legislativo (attuativo) 75/2017 disponeva, all’art 6 comma 1:
“All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e -bis ) facoltà , per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (ordinamento scolastico ,nda)”
Attenzione la suddetta norma non è stata mai tacciata di incostituzionalità ! Il collante politico veniva da Governi in questo caso di centro-sinistra (prima Renzi, cui risale la riforma Madia 2015, poi Gentiloni per la sua attuazione del 2017) mentre sempre e solo una valutazione politica ha portato con la legge 30/12/2018 n.145 ad abrogarla (sotto il Governo giallo-verde del Conte I).
Quindi, in sintesi, provvedimenti analoghi o comunque molto simili possono uscire da Governi di colore diverso senza che venga in questione il profilo di legittimitĂ costituzionale