Premesso che l’art. 9 della l. n. 337/1968 stabilisce che le amministrazioni comunali debbano compilare un elenco, da aggiornare almeno una volta all’anno, delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. In un’ottica di semplificazione amministrativa, il comune può oggi prevedere che tale elenco venga aggiornato soltanto in caso di modifica delle aree individuate a tal fine.
Il d.m. 19 agosto 1996 ‘‘Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” ha previsto al titolo VII le caratteristiche che tali aree devono possedere per poter essere utilizzate per l’allestimento delle attività dello spettacolo viaggiante.
Considerato che lo scrivente Comune non ha ancora individuato l’area da destinare allo spettacolo viaggiante ed essendo stata presentata al Suap una domanda di autorizzazione da parte di un circo.
Si chiede come rispondere al rigetto della pratica.
La Normativa sul Circo in Italia: Evoluzione e Prospettive
CONTENUTO
La normativa principale sul circo in Italia è rappresentata dalla legge n. 337 del 18 marzo 1986, che riconosce la funzione sociale del circo con animali. Questa legge, sebbene storicamente significativa, è oggi considerata obsoleta rispetto alle crescenti sensibilità e preoccupazioni etiche riguardanti l’uso di animali negli spettacoli.
Un cambiamento cruciale è avvenuto con l’introduzione della legge delega n. 106 del 2022, approvata dalla Camera dei Deputati il 13 luglio 2022, che prevede il graduale superamento del circo con animali in Italia. Questa legge delega rappresenta un passo importante verso la promozione di forme di spettacolo circense alternative, più rispettose del benessere animale e in linea con le aspettative della società contemporanea.
A livello locale, alcuni comuni hanno già adottato regolamenti restrittivi. Ad esempio, San Giorgio a Cremano e Bacoli hanno vietato il circo con animali attraverso appositi regolamenti comunali. Tuttavia, è importante sottolineare che tali normative locali non possono prevalere sulla normativa nazionale di rango superiore, come stabilito dall’articolo 117 della Costituzione Italiana.
Parallelamente, il settore circense continua a ricevere supporto attraverso contributi pubblici. Il Ministero della Cultura gestisce finanziamenti per le attività di circo e spettacolo viaggiante, come evidenziato dai decreti del Direttore generale dello Spettacolo. Questi finanziamenti sono essenziali per sostenere la transizione verso forme di circo più etiche e socialmente responsabili.
La normativa attuale riflette quindi una transizione significativa: dalla tradizionale legge del 1986 verso forme di circo etico e sociale, come il circo nelle strutture residenziali, che stimolano benessere fisico ed emotivo senza coinvolgimento animale.
CONCLUSIONI
In sintesi, la legislazione italiana sul circo sta attraversando una fase di evoluzione, con un chiaro orientamento verso il superamento dell’uso di animali negli spettacoli. La legge delega del 2022 rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, mentre le iniziative locali e i finanziamenti pubblici contribuiscono a promuovere un circo più etico e sostenibile.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è fondamentale comprendere le implicazioni di queste normative. La conoscenza della legge delega e delle normative locali è cruciale per garantire una corretta applicazione delle disposizioni e per contribuire a un cambiamento positivo nel settore dello spettacolo. Inoltre, la capacità di interpretare e applicare le normative in evoluzione sarà un valore aggiunto nelle selezioni pubbliche.
PAROLE CHIAVE
Circo, normativa, legge n. 337/1986, legge delega n. 106/2022, benessere animale, spettacolo circense, contributi pubblici.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge n. 337 del 18 marzo 1986.
- Legge delega n. 106 del 2022.
- Articolo 117 della Costituzione Italiana.
- Decreti del Direttore generale dello Spettacolo.
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Ecco un’analisi della situazione e i suggerimenti su come procedere per gestire il rigetto (o meglio, la fase procedimentale) in modo giuridicamente corretto.
1. Il quadro normativo e l’obbligo del Comune
L’art. 9 della Legge n. 337/1968 non pone una semplice facoltà, ma un obbligo preciso in capo ai Comuni. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la mancata individuazione delle aree non possa risolversi in un danno per l’operatore.
La semplificazione nell’aggiornamento
Per quanto riguarda il tuo dubbio sulla semplificazione:
- Sì, è ammissibile che, una volta approvato l’elenco, lo stesso si intenda confermato di anno in anno in assenza di modifiche.
- Tuttavia, il problema nel tuo caso è che l’elenco non è mai stato redatto. L’inerzia dell’amministrazione nell’adempiere a un obbligo di legge non può essere invocata come motivo legittimo per negare l’autorizzazione.
2. Rischi del rigetto basato sulla “Mancanza di Aree”
Se il Comune respinge la domanda del circo motivando semplicemente con “non abbiamo ancora individuato le aree”, il provvedimento è ad altissimo rischio di annullamento davanti al TAR.
I giudici amministrativi tendono a sanzionare l’inerzia del Comune, arrivando a ordinare all’ente di individuare un’area idonea entro un termine breve, o addirittura a nominare un commissario ad acta.
3. Come gestire la pratica al SUAP (Iter procedurale)
Se l’amministrazione intende comunque procedere al rigetto o deve gestire la domanda in assenza di piano, ecco i passaggi consigliati:
A. Comunicazione dei motivi ostativi (Art. 10-bis L. 241/90)
Prima di emettere un provvedimento di rigetto, il SUAP deve inviare un preavviso di diniego. In questa fase, il Comune deve motivare non solo con la mancanza dell’elenco, ma con ragioni tecniche concrete.
B. Motivazioni tecniche (DM 19 agosto 1996)
Piuttosto che basarsi solo sulla “mancanza dell’elenco”, il Comune dovrebbe verificare se l’area eventualmente proposta dal circo (o le aree solitamente usate) rispetti i requisiti del Titolo VII del D.M. 19/08/1996:
- Portata del terreno e planarità.
- Presenza di idonei accessi per i mezzi di soccorso.
- Distanze di sicurezza da edifici o altre strutture.
- Disponibilità di allacciamenti idrici ed elettrici.
Se l’area indicata dal circo non rispetta questi parametri tecnici, il rigetto è legittimo e ben motivato.
4. Possibili soluzioni alternative al rigetto
Per evitare contenziosi persi in partenza, il Comune potrebbe valutare queste strade:
| Soluzione | Descrizione |
|---|---|
| Individuazione d’urgenza | La Giunta comunale può individuare un’area in via provvisoria e temporanea, nelle more dell’approvazione del piano annuale, previa verifica di idoneità tecnica. |
| Conferenza di Servizi | Indire una conferenza di servizi per valutare l’area proposta dal richiedente, coinvolgendo l’Ufficio Tecnico e i Vigili del Fuoco (o la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo). |
| Prescrizioni limitative | Autorizzare l’installazione imponendo prescrizioni rigorose per garantire la sicurezza (DM 1996), qualora l’area sia tecnicamente adattabile. |
5. Sintesi per la risposta al rigetto
Se decidi di procedere con il rigetto, la motivazione non deve essere l’omissione del Comune (mancanza dell’elenco), ma deve poggiare su:
- Incompatibilità urbanistica/viabilistica: l’area richiesta non è idonea a sostenere il carico di traffico o la destinazione d’uso.
- Carenza dei requisiti di sicurezza: l’assenza delle caratteristiche minime previste dal D.M. 19/08/1996 (es. mancanza di spazi di manovra per mezzi VV.F. o assenza di idranti).
- Necessità di pianificazione: il Comune sta avviando l’iter di individuazione e, allo stato attuale, non può garantire la pubblica incolumità in assenza di perizie tecniche sull’area.
Consiglio: La strategia più sicura è accelerare l’individuazione di un’area “cuscinetto” tramite una delibera di Giunta, per poi stabilizzarla nell’elenco annuale richiesto dalla L. 337/1968.