una mostra d’arte rientra nella normativa del pubblico spettacolo e quindi di e’ soggetta a SCIA o che deve presentare un’associazione che intende svolgere una mostra d’arte? Quale è il suo regime amministrativo?
MOSTRA D’ARTE se è ad accesso individuale (ognuno paga biglietto ed entra quando vuole) NON è TULPS. Attività libera senza adempimenti.
Se viene organizzato un evento in cui c’è un artista e tutti accedono per vedere quadro o sentirlo parlare è art. 69 tulps (SCIA sotto le 200 persone)
Circolare prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002. Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in me-rito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).
Con riferimento all’argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza. In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.
Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l’apertura e l’esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.
D’altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.
Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l’entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell’art. 5 del suddetto decreto.