prendendo spunto dall’articolo “Percorsi di giurisprudenza - Risarcibilità della chance e rapporto di lavoro” in Giurisprudenza Italiana, n. 7, 1 luglio 2025, di L.M.DENTICI, si analizza qui la ordinanza citata che tratta, in particolare, del danno da mancata stabilizzazione LSU.
In sintesi, viene cassato con rinvio il giudizio della Corte territoriale aderendo (tra le tesi eziologica e quella ontologica della chance) alla terza via rappresentata dalla teoria evenentistica, in base alla quale la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
Alla luce di ciò si rileva come la Corte territoriale "dopo aver (correttamente) qualificato il danno per cui è causa, quale danno da perdita di chance, per mancata partecipazione al processo di stabilizzazione risarcisce poi, invece, il danno da mancata stabilizzazione (come se fosse stata accertata non la perdita della chance di stabilizzazione, ma la certezza del diritto alla stabilizzazione) attraverso la condanna ad un risarcimento parametrato a tutte le poste retributive (rectius indennità) e contributive perdute.
Quella che viene qui in rilievo è “una chance pretensiva o anche detta patrimoniale (ovvero facente capo a quelle ipotesi che presentano affinità con l’ interesse legittimo pretensivo, caratterizzate dalla preesistenza di una posizione positiva del soggetto, qui la lavoratrice, su cui va ad incidere negativamente la condotta del danneggiante, nel caso di specie il Ministero con la illegittima sospensione della A.A. dalle liste di mobilità e degli LL.SS.UU. che le ha impedito di partecipare al processo di stabilizzazione), con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da perdita della chance patrimoniale, il giudice possiede parametri di riferimento cui ancorarsi, ai fini della liquidazione, nello specifico, le indennità (cd. assegni ASU) per l’espletamento dei lavori socialmente utili.
…
Nel caso in esame, quindi, del tutto correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento, in via
parametrica, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, alle poste retributive (recte alle
indennità non percepite dalla lavoratrice), ha però errato laddove, lo si ribadisce, nella commisurazione
concreta, non ha provveduto a tener conto, nella liquidazione del danno - evento, della percentuale
statistica dell’occasione perduta, cui il risarcimento va evidentemente parametrato.
…
Più chiaramente, dopo aver individuato la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del
“più probabile che non” tra la condotta del Ministero di sospensione dalle liste di mobilità ed il
mancato inserimento della lavoratrice nel progetto che le avrebbe consentito l’accesso alla procedura
di stabilizzazione, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, la Corte territoriale avrebbe
dovuto apprezzare la percentuale statistica dell’occasione perduta di partecipare alla stabilizzazione e
ancorare e parametrare ad essa il risarcimento del danno, il che non ha fatto.”
Queste, quindi, le indicazioni per la Corte di Appello di Napoli alla quale, in diversa composizione, il caso è stato nuovamente rimesso.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 07 06 2024) 08 07 2024, n. 18568 danno da perdita di chance MANCATA STABILIZZAZIONE.pdf (103,3 KB)