Notifica ordinanza ingiunzione

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, la notifica di un’ordinanza ingiunzione ex art. 143 cpc con consegna di una copia dell’atto al pubblico ministero può essere fatte anche da un messo comunale o solo dall’ufficiale giudiziario? Grazie.

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La notifica di un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’articolo 143 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) è un atto giuridico formale che deve essere eseguito secondo le modalità previste dalla legge. Quando il destinatario dell’atto non è rintracciabile perché non sono noti il luogo dell’ultima residenza o quello di nascita, si applicano le disposizioni relative alla notifica per pubblici proclami o, in alternativa, la notifica può essere effettuata al pubblico ministero.

La teoria generale del diritto prevede che le notifiche debbano garantire la massima certezza giuridica e il rispetto del diritto di difesa. Per questo motivo, le procedure di notifica sono regolate in modo dettagliato dalle normative vigenti.

Le norme relative alla teoria delle notifiche sono contenute principalmente nel Codice di Procedura Civile, in particolare:

  • Art. 138 c.p.c. - Modalità di notificazione degli atti giudiziari;
  • Art. 139 c.p.c. - Notificazione a mezzo del servizio postale;
  • Art. 143 c.p.c. - Notificazione in caso di irreperibilità del destinatario;
  • Art. 148 c.p.c. - Notificazione al pubblico ministero.

In generale, la notifica degli atti giudiziari è compito dell’ufficiale giudiziario. Tuttavia, in casi specifici previsti dalla legge, altri soggetti possono essere autorizzati a procedere con la notifica. Per quanto riguarda la notifica di un’ordinanza ingiunzione quando il destinatario è irreperibile, l’art. 143 c.p.c. prevede che, dopo aver eseguito determinate ricerche, si possa procedere con la notifica mediante consegna dell’atto al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice dell’esecuzione.

Un esempio concreto potrebbe essere il caso di un individuo che non risiede più all’indirizzo conosciuto e per il quale non si hanno altre informazioni sul suo domicilio o residenza. In questa situazione, dopo aver effettuato le ricerche senza esito, l’ufficiale giudiziario procederà con la notifica al pubblico ministero.

In conclusione, la notifica di un’ordinanza ingiunzione in assenza di informazioni sulla residenza o nascita del destinatario deve essere effettuata dall’ufficiale giudiziario, che consegnerà una copia dell’atto al pubblico ministero. Non è previsto che un messo comunale possa effettuare tale notifica, a meno che non sia espressamente autorizzato da una norma speciale o da una disposizione del giudice competente.

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Bibliografia:

  • Codice di Procedura Civile Italiano, Artt. 138, 139, 143, 148. Disponibile su Normattiva.
  • Commentario al Codice di Procedura Civile.