Notifiche a soggetto relativamente irreperibile (art. 140 c.p.c.)
CONTENUTO
L’articolo 140 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) regola le modalità di notifica degli atti quando il destinatario è considerato “relativamente irreperibile”. Questa situazione si verifica quando il soggetto ha una residenza o un domicilio noti, ma è temporaneamente assente o rifiuta di ricevere l’atto. In tali casi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a compiere ricerche effettive e approfondite per rintracciare il destinatario.
Se, nonostante le ricerche, il soggetto non è reperibile, l’ufficiale giudiziario deve procedere come segue:
- Deposita una copia dell’atto presso la casa comunale.
- Affigge un avviso alla porta dell’abitazione.
- Invia una raccomandata informativa al destinatario, che si considera perfezionata anche se non ritirata (Cass. n. 10356/2024).
È importante notare che l’irreperibilità relativa si distingue dall’irreperibilità assoluta, disciplinata dall’art. 143 c.p.c., dove il destinatario è completamente sconosciuto e l’atto deve essere depositato in albo giudiziario. In caso di ricerche insufficienti, la notifica può essere dichiarata nulla (Cass. n. 20104/2005; n. 193/2003).
CONCLUSIONI
La corretta applicazione dell’art. 140 c.p.c. è fondamentale per garantire il diritto di difesa del destinatario e la validità degli atti processuali. È essenziale che gli ufficiali giudiziari eseguano ricerche adeguate per evitare nullità delle notifiche.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le norme relative alle notifiche è cruciale, soprattutto per chi opera in ambito giuridico o amministrativo. La conoscenza delle procedure di notifica e delle relative implicazioni legali può influenzare la gestione di pratiche e procedimenti, garantendo così un servizio pubblico efficiente e conforme alla legge.
PAROLE CHIAVE
Notifiche, irreperibilità relativa, ufficiale giudiziario, Codice di Procedura Civile, diritto di difesa, nullità.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice di Procedura Civile, art. 140
- Codice di Procedura Civile, art. 143
- Cassazione Civile, sentenza n. 10356/2024
- Cassazione Civile, sentenza n. 20104/2005
- Cassazione Civile, sentenza n. 193/2003

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