NOVITA' SU DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

Tra le varie disposizioni il decreto legge105/2021 va a prorogare fino al 31/12/2021 lo "stato di emergenza".

Visto l’art . 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 secondo cui “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia) -, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

In questo caso, essendo stato prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2021, i titoli edilizi, compresi i termini di inizio e fine lavori (art. 15 D.P.R. 380/2001), in scadenza nel periodo fino al 31/12/2021 sono automaticamente prorogati (ovvero conservano la loro validità) per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza ??