NSC- sede legale e consegna a domicilio

Buongiorno, abbiamo ricevuto S.C.I.A. per avvio di NSC ma ci sono alcuni elementi che vorremmo chiarire:

  1. il soggetto intende gestire l’attività presso la sua residenza. Posto che l’autovettura da noleggiare può sostare su suolo pubblico (mi confermate?) MA l’attività di NSC può essere svolta in casa? Dal momento che è necessario un luogo dove il cliente possa accedere per la firma del contratto etc. serve una sede apposita o può avvenire nell’abitazione privata?
    Dal momento che il soggetto in questione comunica che la sua attuale impresa individuale (codice ateco 46.19.01) ha sede legale presso la residenza, mi chiedo se ci sono dei casi specifici di ammissibilità e di non ammissibilità e c’è una normativa di riferimento.
  2. il soggetto chiede se fosse possibile consegnare l’autovettura da noleggiare direttamente presso il domicilio/residenza del cliente… c’è qualche riferimento normativo per capire se tale opzione sia fattibile? mi chiedo se la consegna a domicilio dell’auto snaturi il concetto di noleggio SENZA conducente…

Grazie

Sono veicoli assicurati quindi possono sostare alle stesse condizioni di tutti gli altri ai sensi del codice della strada.

In teoria si può fare da casa come qualsiasi altra attività che si fa tramite un PC attaccato alla rete, senza necessità di ingresso di pubblico e che presenti un carico urbanistico irrilevante. Tuttavia, nel caso in questione, l’ufficio urbanistica potrà dire la sua anche perché potrebbe trattarsi di un ufficio aperto al pubblico. Da vedere nei dettagli (magari il Tizio riceve la prenotazione, fa un contratto on-line e va a consegnare il veicolo). Non vedo preclusioni legali affinché il mezzo sia consegnato dove dice il cliente.

Comunaue, l’autorità competente sulla SCIA è il prefetto. Vedremo come si esprime

Buongiorno, grazie per le delucidazioni.
Ne approfitto per approfondire il concetto di “controllo” sulle SCIA.
La competente del Prefetto relativa al controllo è valida per tutte le tipologie dio Scia (quindi anche pubblico spettacolo ) o la sua risposta si riferisce esclusivamente all’attività di NSC?
Nell’ambito delle Scia di Pubblico spettacolo, noi Ufficio polizia amministrativa dobbiamo effettuare un controllo sostanziale dei documenti allegati alla scia oppure limitarci a trasmettere comunicazione senza inoltro degli allegati al Prefetto, il quale si occuperà del controllo?
Da nostro regolamento, sulle scia effettuiamo un controllo a campione sulle autocertificazioni ma contemporaneamente controlliamo a tappeto tutti gli allegati (Es: Relazione Safety, Polizza, Asseverazione ai sensi dell’art. 80 Tupls etc). Secondo lei è corretto o il controllo a campione deve valere anche su suddetti allegati?
Grazie mille

La SCIA è una procedura abilitativa che abbraccia moltissimi campi. Ogni materia vede la competenza di una PA. Una SCIA per commercio al dettaglio vede la competenza comunale nel dirigente del servizio commercio; una SCIA edilizia vede ancora il comune nel dirigente del servizio edilizia, ecc. La SCIA per NVSC vede la prefettura. E’ chiaro che il comune può sempre verificare gli aspetti legati alla compatibilità edilizia / urbanistica

La competenza è comunale, non del Prefetto.

Va bene il controllo a campione. Tutto da vedre in base al regolamento comunale sul procedimento.

Grazie mille per i chiarimenti…
per quanto riguarda la SCIA di pubblico spettacolo di cui è competente il Comune, forse l’argomento è già stato trattato ma mi chiedo, laddove riceviamo una scia incompleta, ad esempio trattandosi di pubblico spettacolo non trasmettono il piano di emergenza, la documentazione mancante può essere richiesta come integrazione? e tali integrazioni devono pervenire prima dell’inizio dello spettacolo o trattandosi di scia e quindi avendo i 60 giorni per il controllo, possono arrivare anche successivamente?

Grazie

Buongiorno
rispetto ad una SCIA di avvio di attività di NSC, l’autorità competente sulla SCIA è il prefetto… però in un suo commento successivo, richiama la possibilità di una verifica da parte del Comune rispetto alla compatibilità edilizia ed urbanistica.
MA se il comune non è competente al controllo, tale verifica sulla compatibilità edilizia e urbanistica è obbligatoria? da parte del Suap o del settore edilizia?
Inoltre visto che è il prefetto l’autorità competente, le scia di avvio NSC devono essere escluse dal controllo a campione effettuato dalla Polizia Amministrativa?
grazie

Il comune ha la competenza sul governo del territorio in via generale. Questo prescinde dalla competenza su una eventuale abilitazione amministrativa. Il SUAP non ha competenze, è un modus operandi. I controlli sono fatti dai servizi competenti. Il SUAP serve per comunicare con il privato (se il privato entra nel campo applicativo del DPR 160/2010). Per il resto, tutto è lasciato all’autornomia comunale