Buongiorno Dott. Chiarelli,
sono un dipendende di un ente locale, Istruttore Amministrativo cat. C1, volevo porle una domanda riguardo il trasferiento con legge 104/1992.
In particolare l’art. 33 della suddetta legge stabilisce che “il lavoratore dipendente che assiste il disabile in condizione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
Tuttavia tale facoltà è limitata dalla Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992, la quale prevede che: le agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per lavoratori disabili previste dagli art. 21 e 33 della legge 104/92 possono valere soltanto nell’ambito della stessa amministrazione o ente di appartenenza anche in presenza di posto vacante e non possono essere applicate per il trasferimento da un ente all’altro.
Pertanto il mio quesito è questo:
- Dal momento che la legge 104/1992 costituisce una normativa speciale, in deroga alla normativa ordinaria.
- Dal momento che la normativa ordinaria prevede un vincolo di 5 anni nell’amministrazione di prima destinazione.
- Dato che l’ente locale per il quale lavoro è un ente del Nord Italia e la persona da assistere si trova in un paese del Sud italia.
E’ possibile ottenere il nulla osta da parte della mia amministrazione di apparteneza al fine di partecipare a concorsi di mobilità in enti vicini alla residenza dell’assistito?
In tal caso non si tratterebbe di un trasferimento diretto in una sede dell’amministrazione, bensì di un trasferimento ottenuto a seguito della vincita di un concorso di mobilità nella sede di destinazione ed il rilascio del nulla osta prima dei 5 anni sarebbe giustificato dall’esigenza di assistenza e cura del malato come previsto dall’art.33 della legge 104/1992.
In attesa di una Sua risposta, porgo cordiali saluti