Nulla osta impatto acustico aviosuperficie

Buongiorno, il gestore della nostra aviosuperficie ha chiesto al comune il rilascio del “nulla osta per l’impatto acustico”. Alla domanda ha allegato valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato sulla base della quale l’Ufficio Ambiente ha rilasciato il parere favorevole.
La prima domanda è: di quale ufficio è la competenza per il rilascio del nulla osta? Del Suap anche se si tratta di un’associazione sportiva?
La seconda: avete eventualmente un fac simile da poter utilizzare? (ho chiesto ad altri due comuni toscani ove sono ubicate aviosuperfici ma nesunno di loro ha pratiche recenti). Grazie infinite.

In Toscana la legge regionale 89/1998 ha eliminato il nulla osta e quindi è difficile che tu possa trovare qualcosa. Il nulla osta servirebbe solo ad attestare che il soggetto non supera i limiti. Non possono esistere attività che li superano (eccetto i casi della aut. in deroga)

La legge 447/95 dispone:

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune

La LR 89/1998 dispone

Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica.


In pratica, o si rispettano i limiti o non si rispettano e questo lo dice la VIAC. Un eventuale nulla osta che attesta che la VIAC dice il vero è stato ritenuto superfluo. Tuttavia, con le linee guida di cui alla DGR 490/2014 indicato un compresso interpretativo che puoi fare tuo.

Vedi: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000617

Vedi allegato C, punto 4

Alla fine, se vuoi procedere, puoi redigere un atto semplice dove citi la normativa statale e regionale e dove attesti che si prende atto di quanto proposto dal richiedente circa le misure messe in atto affinché l’attività sia condotta nei limiti di legge. Aggiungerei che resta inteso che tale nulla osta non vale, in nessun caso, come autorizzazione per derogare i limiti acustici di area.
In ogni caso, il N.O. è di competenza del servizio competente che, immagino, sia il servizio ambiente. Il SUAP lo rilasca in quanto SUAP (nello stesso modo se fosse un permesso di costruire). Ci può satre il SUAP perché è un’attività di servizi.