Nulla Osta per l'impatto acustico attività preesistenti

Buongiorno.
Parliamo di comuni senza zonizzazione acustica.
Dando per scontato che un p.e. preesistente che svolge attività musicali all’esterno del locale deve produrre relazione di impatto acustico per la V.I.A., ai sensi del combinato disposto della legge 447/1195 e del DPR 227/2001; prodotta tale relazione da parte di tecnico competente iscritto all’albo, l’esercente deve o no attendere il nulla osta per l’impatto acustico?
Voglio dire ci deve essere qualcuno che valuti ed esprima un giudizio su tale relazione, conseguendo per l’appunto il N.O. per l’impatto acustico?
Grazie per le risposte

Dipende dalle conclusioni…

Se il documento di valutazione conclude dicendo che sono rispettati i limiti di legge (i valori limite sono fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, ovvero in assenza della classificazione comunale dal D.P.C.M. 01/03/91), non è necessario il rilascio del nulla osta. Ciò non toglie che il Comune possa far valutare il documento ad ARPA.

Diversamente prima di iniziare l’attività musicale dovrà attendere l’esito dell’istruttoria del Comune (e del parere di ARPA).

Se il numero di eventi è limitato potrebbe anche chiedere la deroga acustica, che come per il N.O. deve essere rilasciata prima dell’evento.

Sempre in comuni privi di classificazione, in assenza di relazione di impatto acustico è pacifico che l’attività musicale non può essere iniziata, giusto?
Mentre per la deroga, il parere ARPA è obbligatorio così recita la L.R. cui devo riferirmi.

In assenza di classificazione comunale i valori limite sono fissati a livello nazionale dai D.P.C.M.

Ricorda che l’art. 4 c. 2 del dpr 227/2011 dispone che "Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447."

Mentre il successivo c. 3 prevede "In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti" l’obbligo di presentare la documentazione predisposta da un tecnico competente in acustica.

Poi va verificato se la Regione ha ulteriormente legiferato in materia.

Per la deroga dipende dalla legge regionale. Se prescrive il parere ARPA allora immagino prescriva anche la VIAc…