Numero repertorio contratti d'appalto

I contratti d’appalto (lavoro) stipulati in forma di scrittura privata devono avere un numero di repertorio? Ho in visione un contratto d’appalto ma non è presente il numero di repertorio, è necessario che in un contratto d’appalto sia sempre indicato?

La legge notarile prevede l’obbligo di tenere una raccolta, detta “repertorio”, dei contratti in forma pubblica amministrativa, delle scritture private autenticate e delle scritture private soggette a registrazione in termine fisso

Allego un interessante documento sul tema

manuale-pubblicato.pdf (193,5 KB)

ed altro analogo

direttiva_n_3_scritture_private.pdf (2,8 MB)

Provo a sintetizzare:

  1. non tutti i contratti vanno registrati
  2. tutti i contratti vanno repertoriati
  3. il repertorio può essere DI SETTORE (e non necessariamente da indicare nell’atto)
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Io ho ancora un po’ di confusione, nel comune dove lavoro, io ho preso servizio all’ufficio lavori pubblici, una determina viene firmata dalla mia responsabile, poi come succede nel 99% dei casi c’è un impegno di spesa passa alla responsabile del servizio ragioneria e infine alla segreteria per l’archiviazione.
Solo dopo l’archiviazione tecnicamente a portale assume un bel “aspetto” ovvero un pdf con n. e data della determina e se necessario viene inviata a chi di dovere.
Un pomeriggio nel quale in segreteria non c’era nessuno ci eravamo posti la domanda, ma dopo la firma della responsabile del servizio ragioneria la determina è efficace? posso inviarla alla ditta interessata?
Visto contabile fase integrativa dell’efficacia, ok oppure anche quella che chiamiamo archiviazione, dal momento che corrisponde con la pubblicazione sul sito, essendo anche la notifica una fase integrativa dell’efficacia, la determina risulta efficace solo dopo l’archiviazione/pubblicazione?

Un amico in provincia mi dice che la determina viene repertoriata, in comune non me ne sono mai occupato ma vengono repertoriati contratti e convenzioni, può essere che in provincia le determine vengano tutte repertoriate?

La pubblicazione delle determinazioni è sempre necessaria per la loro esecutività?
NO. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. I provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono esecutivi dal momento della loro adozione. La giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. v, 3 febbraio 2015, n. 515) ha rilevato che, “pur se le determinazioni dirigenziali rientrano nella nozione più vasta di deliberazione come riportata dall’articolo 124 del TUEL, non si può affermare lo stesso sull’estensione a queste dei limiti all’esecutività previsti dal seguente articolo 134”. La sentenza del Consiglio di Stato sottolinea in particolare che “Se la necessaria pubblicità dell’azione degli Enti locali, infatti, richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell’efficacia”.

Gent.mi,
scusate se riporto l’attenzione sul presente argomento, ma dal documento manuale-pubblicato.pdf, e da una veloce ricerca che ho fatto oggi, mi sembrerebbe che l’obbligo di repertoriazione secondo la legge notarile si applichi solo alle scritture private quelle soggette a registrazione in termine fisso.
Poichè mi pare (correggetemi se sbaglio) che i contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata siano, per contro, soggetti a registrazione solo in caso d’uso, non dovrebbero quest’ultimi essere esclusi dall’ambito dell’obbligo di repertoriazione?