Esiste una norma che stabilisce quanti verbali occorre fare per l’affissione abusiva di manifesti su diverse strade del comune, se gli stessi vengono affissi nello stesso giorno e ora?-
Si tratta di manifesti non pubblicitari ma di critica verso l’operato dell’attuale amministrazione.
Ti segnalo quanto segue:
Il primo comma dell’art. 198 c.d.s. stabilisce infatti: “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”
Viene così delineato un quadro giurisprudenziale in cui l’art. 198 , 1° co., c.d.s. va applicato limitatamente a quelle situazioni in cui sia effettivamente accertato, anche mediante prova indiziaria o presuntiva, l’unicità della condotta del trasgressore in rapporto alla violazione della medesima norma. Nell’istruttoria mirata all’accertamento della condotta del trasgressore l’elemento della temporalità delle azioni (prolungate o interrotte) e della pluralità (o meno) dei luoghi, in cui vengono commesse le violazioni, giocheranno un ruolo fondamentale nello stabilire se il trasgressore abbia: “posto in essere inequivocabilmente piu’ condotte realizzatrici della medesima violazione.”
Fonte Altalex
A mio avviso vista la natura della violazione (manifesti cartacei) si potrebbe applicare anche una sola sanzione ai sensi dell’art. 23 cds per pubblicità non autorizzata (eventualmente vedere se il vostro regolamento comunale preveda altri tipi di infrazioni in tema di pubblicità).
Ma attendiamo altre autorevoli opinioni.
Saluti
Buona sera,
la norma in questione da applicare è quella dell’articolo 23 del Cds (pubblicità non autorizzata) ma dato che da quello che mi scrivi non si tratta di pubblicità potresti applicare, se avete un regolamento comunale delle pubbliche affissioni, il fatto che non sono state utilizzati i luoghi idonei. Nel caso potresti anche applicare il 663 del codice penale “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.” che è stato depenalizzato. esempio di regolamento sulle affissioni "Art. 83 - Materiale pubblicitario abusivo
- Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall’ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa…
Spero di esserti stato utile anche se un poco in ritardo.
Massimo Nicoletti tel. 3488639032